Incendio in un garage condominiale e concausa del danno nella responsabilità per custodia

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Cosa succede quando un’automobile prende fuoco all’interno di un garage condominiale e le fiamme danneggiano parti comuni dell’edificio? A chi spetta rispondere dei danni se non è chiaro da dove sia partito l’incendio?
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione offre nuovi spunti sul tema della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., chiarendo un punto cruciale: non è necessario dimostrare che la cosa in custodia sia stata l’innesco dell’incendio per ritenere sussistente il nesso causale. È sufficiente che abbia contribuito, anche solo nella propagazione delle fiamme (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 2 luglio 2025, n. 17980).

La dinamica dell’incendio nel garage condominiale

In primo grado, il CTU aveva accertato che l’incendio aveva avuto origine all’interno del box ove era ricoverata l’autovettura, e ha affermato la paritaria probabilità che esso fosse stato causato da un cortocircuito dell’impianto elettrico della stessa, ovvero da un fenomeno elettrico dell’impianto del box, oppure da un atto doloso.

La Corte di secondo grado di Genova, accogliendo il gravame esperito dal proprietario dell’automobile che ha preso fuoco, ha rigettato la domanda ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati al Condominio nel Comune di Casella, asseritamente provocati dall’incendio dell’autovettura.

L’assicurazione dell’autovettura (che si trovava all’interno di uno dei box del complesso condominiale) indennizza il Condominio e propone azione ai sensi dell’art. 2051 c.c. per surrogarsi a norma dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato. Surrogatasi, pertanto, a norma dell’art. 1916 cod. civ. nei diritti dell’assicurato, la predetta società Allianz Viva agiva nei confronti del G., a norma dell’art. 2051 c.c.

Invece, il Giudice di appello rigetta la domanda per assenza di prova della causa materiale dell’origine dell’incendio (avendo il CTU indicato tre ipotesi, paritetiche in termini di probabilità), donde la carenza di dimostrazione del collegamento causale della vettura con l’incendio, posto che la prova dell’innesco dello stesso gravava sul danneggiato, sicché, in assenza della stessa, il custode non doveva fornire la prova del fortuito.

In Cassazione il tema della carenza del nesso causale

L’assicurazione si rivolge alla Corte di Cassazione deducendo come errata la carenza del nesso causale.

In particolare, la censura si appunta sull’affermazione secondo cui la prova, in specie non raggiunta, dell’innesco dell’incendio, non è sovrapponibile né equiparabile ai fini dell’accertamento della responsabilità a quella della successiva propagazione attraverso gli oggetti e beni presenti nell’autorimessa”, e ciò “in quanto si ritiene che la vettura non diversamente da ogni altro bene presente nel box, una volta attinta dalle fiamme, di cui, per quanto si è detto, non si conosce l’origine, diventò fatalmente a propria volta mezzo di propagazione dello stesso”.

Viene censurata inoltre l’affermazione secondo cui risulterebbe “evidente che la presenza di combustibile nella vettura abbia potuto alimentare le fiamme inserendosi nel dinamismo del sinistro solo successivamente, senza che vi sia la prova che essa ne sia l’origine, prova che incombeva positivamente sulla stessa parte attrice sotto il nesso di causalità”.

Secondo l’assicurazione, avendo il CTU formulato tre ipotesi alternative – di pari probabilità di verificazione – sull’origine dell’incendio, non si verte nell’ipotesi di un concorso di cause positivamente accertate nella determinazione del sinistro, bensì di una serie di mere ipotesi, peraltro alternative tra loro, nessuna delle quali sarebbe stata in concreto verificata.

La Cassazione accoglie le censure inerenti all’innesco dell’incendio e il rilievo che tale circostanza assume nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c.

Non serve provare che l’incendio sia partito dalla cosa in custodia: basta che abbia contribuito alla sua diffusione

In caso di incendio, affinché il custode della cosa andata a fuoco possa esonerarsi da responsabilità per custodia, “non basta che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via d’ipotesi” non attribuibili direttamente alla cosa custodita, gravando su di esso, “ai fini della prova liberatoria, l’onere di indicare e provare il fortuito”. La cosa in custodia incendiata, per essere ritenuta causa di danno, idonea a determinare l’applicazione dell’art. 2051 c.c., non deve essere necessariamente all’origine dell’incendio, ma anche solo “contribuire concausalmente” alla sua diffusione (in sostanza, semplicemente propagando l’incendio sia pure altrove innescato) e, quindi, all’eventus damni.

Detto in altri termini, non occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto nella cosa custodita il loro innesco, essendo sufficiente che essa abbia “contribuito concausalmente” alla loro diffusione, ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del “caso fortuito”) e che la causa ignota dello sviluppo dell’incendio resta a carico del custode.

Alla luce di quanto sopra esposto, si pone il dubbio se possa ancora affermarsi la non pertinenza della verifica dell’origine dell’incendio ai fini della ricostruzione del nesso di causa tra res ed eventus damni, così relegando la rilevanza solo sul piano della dimostrazione del caso fortuito.

Una responsabilità per custodia che prescinde da ogni connotato di colpa

Siamo nell’ambito di una responsabilità che prescinde da ogni connotato di colpa, difatti è sufficiente la dimostrazione da parte dell’attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile.

Pertanto, la circostanza che quelle prospettate dal CTU siano rimaste, come visto, mere ipotesi, e che non sia stato possibile risalire alle cause dell’incendio né stabilire se lo stesso abbia interessato prima la vettura, o prima il materiale presente nel box”, vale a delineare una situazione di incertezza che, attenendo alla prova del fortuito, resta a carico del custode, e non del soggetto danneggiato.

Le osservazioni dell’avv. Foligno

La sentenza, qui commentata e sintetizzata, è meritevole, a parere della scrivente, delle seguenti osservazioni.

La responsabilità per cose in custodia è stata primariamente inserita nel Codice civile del 1865, all’art. 1153, comma 1, secondo tale norma ciascuno “obbligato non solo del danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o dalle cose che ha in custodia”.

Era dunque inizialmente impostata come responsabilità indiretta con presunzione di colpa che poteva essere scalfita solo dal caso fortuito.

Successivamente, nella codificazione del 1942, tale responsabilità è disciplinata nell’art. 2051, che richiede che “il danno sia cagionato dalla cosa (e non, come era in principio, dal custode per il tramite della cosa), ossia che tra la res e l’eventus damni sussista una relazione diretta; ed ammette che il custode possa liberarsi da responsabilità offrendo la prova del fortuito”.

Siamo passati da una responsabilità indiretta a una responsabilità oggettiva

Riguardo allo specifico caso dell’incendio è applicabile l’art. 2051 c.c., con la conseguenza che qualora dalla cosa in custodia si sprigionino fiamme il custode sarà chiamato a rispondere, a meno che non fornisca la prova del fortuito, con la precisazione “che il fatto del terzo, o dello stesso danneggiato, che abbia appiccato il fuoco, varrà quale prova liberatoria ogniqualvolta il custode non si trovasse nella condizioni di impedire, con una condotta normalmente diligente e con l’impiego di mezzi ordinari, l’evento”.

Da qui sorge un interrogativo: il particolare rigore, anzi l’aggravamento della prova liberatoria a carico del custode della res incendiatasi, nel valutare l’esistenza del fortuito non ha la medesima natura e sostanza di quel diligente esercizio del potere di controllo sulla cosa, nel quale si ravvisava il contenuto del dovere di custodia, posto a fondamento della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo il modello della “colpa presunta”?

Avv. Emanuela Foligno

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