Nel giudicare la dinamica di un grave investimento stradale, la Corte ha ribadito che il concorso di colpa richiede l’effettiva parità di possibilità nel prevenire l’evento. Il caso riguarda un pedone investito da una moto in provincia di Roma: la vittima ha contestato l’attribuzione paritaria della responsabilità, ma il suo ricorso è stato dichiarato improcedibile (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 luglio 2025, n. 18233).
La dinamica dell’incidente e il concorso di colpa
La vittima, alle ore 5,40 circa, mentre stava attraversando la strada provinciale Tiberina in località Capena, veniva investita dal motoveicolo Ducati Monster; ne conseguivano gravissime lesioni.
Il Tribunale di Tivoli, accertato il concorso di colpa del pedone in relazione al sinistro nella misura del 60%, liquidava il danno patito in Euro 188.633,636, dando atto che aveva già percepito l’importo di Euro 264.715,00. Il Tribunale, pertanto, condannava la vittima alla restituzione dell’eccedenza versata e compensava le spese di lite.
La Corte d’Appello di Roma (sentenza del 26.1.2022), invece, accertava l’apporto concorrente e paritario nella determinazione del sinistro, liquidando il danno subito dall’appellante in Euro 235.792,04 e dando atto che tale importo era già stato corrisposto dall’assicurazione della Ducati.
L’intervento della Cassazione
La vittima si rivolge alla S.C. che, tuttavia, dichiara l’improcedibilità del ricorso in assenza della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima.
In ogni caso, il ricorso è inammissibile. La vittima, censura la applicazione dell’art. 2054 c.c. laddove i Giudici di appello hanno riconosciuto a suo carico un apporto colposo nella misura del 50%. Osserva che, se non può dubitarsi che l’incidente lo si sarebbe potuto evitare da parte di entrambi i soggetti coinvolti, come sostenuto dal CTU, non è corrispondente al vero che fossero identiche le opportunità di prevenire al sinistro.
In particolare, i Giudici di secondo grado hanno affermato che il pedone avrebbe dovuto avvicinarsi alle strisce pedonali, o arrestare la marcia, per permettere il passaggio del motociclista, il quale, invece, avrebbe dovuto avvistare il primo con discreto anticipo. Ergo, accertato che il motociclista non aveva prestato alcuna attenzione al pedone, qualsiasi condotta del pedone non avrebbe potuto impedire l’investimento, non essendovi alcuna certezza che il raggiungimento delle strisce pedonali avrebbe consentito di prevenire l’incidente.
Ebbene, come si sarà notato le argomentazioni del pedone non esprimono una valida censura della motivazione di appello in relazione allo sviluppo argomentativo legato alla pretesa violazione dell’art. 2054 cc, non avendo esplicitato in cosa sarebbe consistita la violazione o l’errata attività di sussunzione da parte della Corte d’appello.
Il pedone contesta il concorso di colpa
La ricorrente ha solamente enunciato il suo dissenso dalla valutazione fatta dalla Corte d’appello in ordine al concorso di colpa nel sinistro, ma si è limitata a prospettare l’incertezza in ordine alla possibilità di evitare il sinistro da parte sua, quand’anche si fosse avvicinata alle strisce pedonali o si fosse arrestata per far passare il motociclista, il quale, a suo dire aveva percepito il pericolo e nulla aveva fatto per evitare l’investimento.
La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui dalla valutazione della condotta processuale della parte non deriva la possibilità di trarre conseguenze in ordine all’attribuzione della responsabilità, poiché dalle risposte contraddittorie rese dal motociclista si sarebbe dovuta trarre la convinzione che costui fosse pienamente consapevole della (quasi) esclusiva ascrivibilità a lui della responsabilità dell’incidente.
L’art. 88 cpc, nell’imporre alle parti e ai loro difensori il dovere di comportarsi con lealtà e probità attiene al piano del comportamento processuale, non privo di possibili ricadute sul piano della valutazione delle prove, potendo il Giudice trarre argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo, o su quello della ripetizione delle spese indipendentemente dalla soccombenza, ma la sua evocazione è del tutto inconferente, poiché manca a monte qualsiasi deduzione in ordine alla pretesa violazione del dovere di lealtà.
La Cassazione, pertanto, dichiara improcedibile il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche:






