L’inadeguata assistenza alla gestante in occasione del parto provoca serie lesioni cerebrali al neonato. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un medico ostetrico e conferma la condanna a oltre 2 milioni di euro di risarcimento per responsabilità professionale (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 luglio 2025, n. 17896).
L’inadeguata assistenza al parto e le lesioni cerebrali al neonato
I genitori del bambino citano a giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i dottori S.P. e F.G., nonché l’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità, per avere causato gravissimi danni cerebrali al neonato, a causa dell’inadeguata assistenza prestata alla madre in occasione del parto
La ASL di Caserta sostiene la propria assenza di responsabilità sia per aver gli attori invocato esclusivamente il rapporto intercorso con i sanitari, sia sulla base della ricostruzione degli accadimenti come risultante dalla cartella clinica e da tutta la documentazione sanitaria prodotta. Da questa, infatti, risultava un cariotipo su sangue periferico eseguito nel 2010, tale da far presupporre che gli stessi sanitari, che ebbero in cura il minore successivamente alla nascita, supponevano una diversa origine della patologia di cui il nato era affetto.
Esperita CTU medico legale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie la domanda e condanna la ASL di Caserta e il dott. S.P., in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 1.182.551,00, di cui Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti iure proprio dai genitori del minore danneggiato ed Euro 1.181.551,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, patito dal minore.
Il ricorso del medico ostetrico
Il suddetto medico ostetrico propone ricorso in Corte di Cassazione, che rigetta in toto.
Denuncia l’estinzione del diritto all’indennizzo contrattuale spettantegli nei confronti della compagnia di assicurazioni pronunciata dalla Corte di appello.
La doglianza non è fondata perché, al riguardo, la Corte d’appello di Napoli ha (correttamente) osservato come l’avvenuta “erosione” del massimale stabilito dal contratto di assicurazione era stata evidenziata sin dal primo grado e, comunque, il Tribunale ha “contenuto la condanna alla manleva nei limiti del massimale”.
Denuncia, inoltre, che la Corte di Napoli avrebbe omesso di accertare il concorrere di diversi contributi causali nella produzione delle gravi lesioni cerebrali al neonato, pur essendosi susseguite condotte mediche diverse dall’operato ostetrico, ciascuna in grado di aver causato e/o aggravato la presupposta criticità del neonato.
La mancata assistenza dei neonatologi
In particolare, sottolinea quanto evidenziato dalla CTU ove si addebita l’evento dannoso sia alla condotta dei sanitari ostetrici, in misura maggiore al dott. S.P. ed in misura minore al dott. F.G., ma con lo stesso grado di colpa concorrente anche alla mancata assistenza dei neonatologi per la insufficiente correzione dello stato di acidosi respiratoria del neonato.
Quanto affermato non è fondato. Nel corso del giudizio di primo grado, il dott. S.P. non ha formulato domanda di accertamento della ripartizione interna e della graduazione delle colpe tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda clinica e, nello specifico, né nella comparsa di costituzione in prime cure, né nell’atto di citazione per chiamata dell’Asl Caserta e delle compagnie di assicurazione, né, infine, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., né proposto domanda di accertamento della quota di responsabilità di ciascuno dei sanitari intervenuti, ai fini dell’azione di regresso.
Ha formulato tale domanda solo al momento della precisazione delle conclusioni, ergo la stessa è tardiva.
Ad ogni modo, la S.C. rammenta che in tema di fatto illecito imputabile a più persone e graduazione delle colpe, la Corte napoletana ha richiamato correttamente l’indirizzo consolidato che esige la proposizione della domanda in termini, vuoi in via principale vuoi in via subordinata, volta a richiedere tale accertamento da parte del presunto autore dell’illecito.
L’esplorazione genetica sul minore
Lamenta, infine, il dott. S.P., che la Corte d’appello avrebbe omesso il necessario giudizio eziologico controfattuale rispetto a quanto imputatogli e avrebbe altresì gravemente omesso di disporre un’indagine decisiva, cioè l’esplorazione genetica sul minore.
Sostiene al riguardo:
- a) quanto ritenuto dai CTU circa la errata applicazione della ventosa (in proposito, contesta quanto affermato e cioè che: la non espulsione della parte presentata era dovuto all’asinclitismo della testa fetale ossia una posizione non corretta rispetto all’asse della pelvi materna, perciò l’operatore deve riconoscere la posizione della parte presentata ed effettuare un’applicazione di ventosa che corregga l’asinclitismo in modo da rendere sinclitica la parte presentata e la discesa avviene agevolmente senza sforzi, come asserzione illogica perché le due evenienze non possono coesistere). È altamente probabile (di certo è più probabile dell’ipotesi dello scorretto utilizzo di ventosa in presenza di asinclitismo) che qualunque fosse stato il punto di innesto della ventosa, il feto non sarebbe stato espulso a causa della eccessiva brevità del cordone ombelicale, di circa 20 cm, a fronte dei 50-60 cm in condizioni di normalità, che fungeva da tirante opposto e conclude ponendo il seguente quesito: se in presenza delle complicanze insorte nel parto, indipendentemente dall’utilizzo della ventosa, il cefaloematoma e la lieve asfissia si sarebbero verificati. Quesito cui va data risposta sicuramente positiva, con ciò interrompendosi indubbiamente, sempre a suo parere, il nesso causale tra la condotta del ricorrente e l’evento di danno.
Poco plausibile che un cefaloematoma sia causalmente responsabile delle gravi lesioni cerebrali al neonato
- b) Alcuna rilevanza causale viene rinvenuta dai CTU nella brevità assoluta di cordone (20 cm), complicanza non prevedibile (o facilmente prevedibile) come assunto in CTU. Contesta che i CTU abbiano affermato che il cordone non è stato strappato durante il parto, per cui doveva escludersi che la brevità del cordone fosse la causa dell’arresto del feto nel canale di parto.
- c) Evidenzia come risulti scientificamente poco plausibile che un cefaloematoma sia causalmente responsabile delle gravi lesioni cerebrali al neonato. Ritiene non sostenibile secondo criteri di logicità, né scientificamente dimostrabile, che i gravi postumi rilevati siano conseguenza di un’inadeguata applicazione della ventosa, come asserito dai CTU. Il quadro patologico non può che essersi prodotto o aggravato successivamente alla nascita a causa della carenza assistenziale dei neonatologi per la insufficiente correzione dello stato di acidosi respiratoria.
Il cefaloematoma e l’utilizzo della ventosa
Pertanto, il ricorrente sostiene che, se, come affermano i CTU, l’evento dannoso è imputabile al cefaloematoma e alla successiva coagulopatia da consumo insieme all’acidosi metabolica e respiratoria (quindi anche alla carenza assistenziale dei neonatologi) e, se, nel contempo, non è dimostrabile una manovra errata nell’utilizzo della ventosa, in considerazione della imprevedibile complicazione dovuta alla brevità del cordone, resterebbe quale unico nesso eziologico con le lesioni, la sola inevitabile asfissia e sofferenza post-partum con la persistente acidosi, non imputabili al ricorrente.
Il motivo è inammissibile con riferimento sia alle asserite violazioni di legge denunciate sia nella parte in cui denuncia il preteso omesso esame del giudizio eziologico controfattuale rispetto a quanto imputato gli e alla pretesa mancata indagine genetica sul minore.
I Giudici di appello hanno correttamente pronunciato e hanno motivato in modo esauriente riguardo ai punti indicati dal ricorrente, il quale evidentemente tende a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al Giudice del merito.
Parimenti infondate sono le argomentazioni riferite a un asserito discostamento, da parte dei Giudici di secondo grado, nella ricostruzione dei fatti e del nesso eziologico effettuata dal Tribunale, dalle regole della logica, del ragionamento presuntivo e della scienza medica più autorevole, utilizzando un metodo di giudizio difforme dai canoni di ragionevolezza e plausibilità.
Invece, la Corte di Napoli ha compiutamente esaminato tutti i fatti posti alla sua attenzione, risolvendo la questione con la dichiarazione di non condivisione delle conclusioni dell’elaborato peritale di ufficio.
L’applicazione della ventosa non sia stata eseguita correttamente
Ebbene, la Corte ha affermato che il dott. S.P., “quale ginecologo che assistette al parto tenne una condotta imperita nella fase espulsiva del feto, costituita dal fatto che, essendosi verificato un arresto della discesa al terzo inferiore del canale di parto, egli non procedette in maniera corretta all’applicazione della ventosa sia per quanto riguarda la zona del capo alla quale fu applicata sia per quanto riguarda la ripetuta applicazione perché determinò un cefaloematoma parieto-occipitale destro. Secondo i CTU, il punto in cui venne applicata la ventosa non era corretto, poiché la trazione sulla parte presentata poneva la testa in una posizione sfavorevole, e per tale ragione non si determinò il disimpegno della testa”.
Circostanza precisata dai CTU in sede di replica alle critiche del CTP dell’odierno ricorrente: “la non espulsione della parte presentata era dovuta all’asinclitismo della testa fetale, vale a dire ad una posizione non corretta rispetto all’asse della pelvi materna” e che, inoltre, “In tale situazione, secondo i Consulenti d’ufficio l’operatore deve riconoscere la posizione della parte presentata ed effettuare un’applicazione di ventosa che corregga l’asinclitismo in modo da rendere sinclitica la parte presentata”.
Ebbene, il fatto stesso che il dott. S.P. non sia riuscito in tale operazione dimostra che l’applicazione della ventosa non sia stata eseguita correttamente.
L’apporto causale e la concorrente responsabilità di altri sanitari
Riguardo il concreto apporto causale, rispetto alla patologia cerebrale sofferta dal neonato, “oltre che dalla condotta tenuta dal dott. S., anche dall’inadeguata assistenza prestata dai medici del reparto di neonatologia del P.O. di Sessa Aurunca, rei di non avere efficacemente fronteggiato, per 12 ore dopo la nascita, lo stato di acidosi sia metabolica che respiratoria in cui il bambino si trovava“, i Giudici di appello hanno spiegato che “la possibilità di configurare una concorrente responsabilità di altri sanitari non elide il nesso causale tra la condotta negligente del dott. S.P. e l’evento dannoso e non impedisce di ascrivere al primo, nei rapporti con i danneggiati, la responsabilità integrale del danno”.
Tale ragionamento è corretto in quanto l’art. 41 c.p., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità , in quanto va considerata essenzialmente l’unicità del fatto dannoso.
Avv. Emanuela Foligno





