Motociclista investito durante una manovra, è concorso di colpa

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Il motociclista investito mentre si spostava improvvisamente in diagonale da destra a sinistra all’interno della propria carreggiata è ritenuto corresponsabile dell’evento.

Il Tribunale di Lecce riteneva il motociclista investito unico responsabile dell’evento. Invece la Corte d’Appello condannava l’automobilista per omicidio stradale. Quest’ultimo si rivolge alla Corte di Cassazione, dopo giudizio di rinvio la Corte di Lecce dichiarava la pari responsabilità dei soggetti coinvolti.

L’erede del motociclista investito ricorre in Cassazione

Avverso la predetta sentenza l’erede del motociclista investito interpone altro ricorso per Cassazione. Lamenta una motivazione “per relationem meramente apparente”, in assenza di elementi di prova certi e inequivocabili, sulla base di una ricostruzione “in fatto” del tutto illogica ed arbitraria, perché agganciata ad elementi di fatto errati e inesatti contenuti nella CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado e contraddetta dalle dichiarazioni rese dai testimoni”.

La Cassazione respinge il ricorso (Cassazione Civile, sez. III, 08/03/2024, n.6418) perché non permette di cogliere una chiara e distinta enunciazione dei fatti. Inoltre, la censura contiene nella illustrazione argomentazioni che si muovono a sollecitare una inammissibile rivalutazione della ricostruzione del fatto.

Ad ogni modo i Giudici di Appello hanno diffusamente valutato le risultanze istruttorie anche del giudizio penale e appare del tutto generico il richiamo alla sollecitazione, ove ritenuta opportuna, a disporre una CTU tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro. In ogni caso nemmeno è detto se tale richiesta è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.

La sentenza penale ha annullato la sentenza relativa alle statuizioni civili per vizio di motivazione

La S.C. respinge anche il ricorso incidentale dell’assicurazione del veicolo, secondo cui la Corte di Appello non avrebbe considerato il principio giurisprudenziale secondo cui “la certezza della colpa di uno dei conducenti nella causazione di un sinistro libera l’altro dalla presunzione, di carattere residuale, della sua concorrente responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 2054, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La sentenza penale ha annullato la sentenza relativa alle statuizioni civili per vizio di motivazione. Era applicabile, pertanto, il seguente principio di diritto: “Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il Giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento.
Anche se, nel rinnovare il giudizio d’appello, egli è tenuto, nonostante l’istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati”.

Avv. Emanuela Foligno

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