Incidente durante la gita scolastica e copertura assicurativa

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La vittima, nel 2010, conveniva in giudizio il MIUR chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro verificatosi nel 1987. All’epoca aveva sei anni ed era andato in gita con la scuola in una zona nuragica e, a causa della scarsa sorveglianza degli insegnanti, precipitava da un muro dell’altezza di quindici metri riportando consistenti postumi invalidanti permanenti.

La vittima segnalava di aver in precedenza agito contro le insegnanti accompagnatrici della gita scolastica, nel 1996 e poi nel 2005, ma il Tribunale di Sassari dichiarava la propria incompetenza territoriale.

Il Tribunale di Cagliari condannava il Ministero a risarcire i danni allo studente e la compagnia di assicurazioni a tenerlo indenne.

La copertura assicurativa

La Cattolica assicurazioni proponeva appello evidenziando che la polizza stipulata in realtà era una copertura assicurativa per i danni da infortunio in ambito scolastico e non copriva i danni da responsabilità civile dell’ente assicurato.

Era quindi una garanzia assicurativa da attivare entro il termine prescrizionale annuale. Il Ministero aderiva all’appello principale della Cattolica e proponeva a sua volta appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva affermato la propria responsabilità.

La Corte d’appello di Cagliari rigetta entrambi i gravami. In particolare, i Giudici di appello interpretavano la polizza nel senso che la stessa coprisse anche la responsabilità civile dell’assicurato, per cui riteneva applicabile l’articolo 2952 comma IV c.c., ai sensi del quale il termine prescrizionale decorre dalla data in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato, o ha proposto contro di esso la denuncia del sinistro.

Accertava che la denuncia era stata sporta nel maggio 1987, quindi la riteneva tempestiva, e che la chiamata in causa in causa dell’assicurazione fu richiesta tempestivamente dal Ministero, dal momento in cui fu evocato in giudizio nel 1996. Rigettava quindi entrambi gli appelli.

L’intervento della Cassazione

L’assicurazione sottopone alla Cassazione la questione e torna a sostenere che il rapporto contrattuale intercorso con il Ministero sia stato impropriamente qualificato come assicurazione per la responsabilità civile mentre era esclusivamente una assicurazione a copertura degli infortuni degli alunni.

Sostiene che il rischio per il quale il Ministero ha agito nei confronti della compagnia di assicurazione per essere manlevato non rientri tra i rischi inclusi nel contratto e sottolinea che è la parte attrice che è tenuta a dimostrare che invece esso vi rientri.

A fondamento delle sue argomentazioni, l’assicurazione pretende di sottoporre al diretto esame della Corte i documenti originariamente prodotti dal Ministero per dimostrare l’esistenza e la tipologia del rapporto contrattuale, esaminati dalla corte d’appello, che riproduce incorporandoli nel testo del ricorso.

La ricorrente Cattolica sottolinea che il sinistro si è verificato oltre il termine di efficacia del contratto perché l’unica copertura assicurativa che risulta è quella provvisoria per un massimo di novanta giorni e che, essendo una polizza infortuni, i diretti beneficiari delle relative indennità erano gli alunni e quindi la garanzia assicurativa avrebbe dovuto essere attivata direttamente dagli alunni, entro il termine annuale di prescrizione fissato dall’articolo 2952 c.c.

L’interpretazione del contratto è compito del giudice di merito

La compagnia procede poi alla diretta interpretazione delle clausole del contratto sostenendo che dalle stesse emergono previsioni assolutamente incompatibili con un’eventuale polizza per la responsabilità civile.

Il motivo è inammissibile, perché l’interpretazione del contratto è compito del giudice di merito, nel caso di specie non si denuncia, se non genericamente la violazione dei canoni legali di interpretazione ma direttamente il risultato interpretativo raggiunto dalla corte d’appello.

È stato accertato dalla sentenza d’appello che fin dal 1987 la scuola aveva inoltrato la denuncia di sinistro alla Maeci, e che nel precedente giudizio le insegnanti avevano chiamato in causa il Ministero e questo aveva a sua volta chiamato in garanzia tempestivamente la sua compagnia di assicurazioni. Questo capo della sentenza non è attaccato.

Il massimale della copertura assicurativa

La ricorrente osserva che è stata condannata a tenere indenne il Ministero per una somma pari al danno risarcibile riconosciuto al danneggiato, circa un milione di euro, e che non si è tenuto conto, neppure in relazione al quantum, che la polizza relativa agli infortuni subiti dagli allievi prevedeva un massimale ben definito che è stato ampiamente superato. Aggiunge che gravava sul Ministero l’onere di dare la prova del quantum del capitale garantito e non era onere della compagnia di assicurazioni dedurre la prova contraria.

Il ricorso non censura espressamente la dichiarata tardività dell’eccezione. Sostiene che erroneamente la Corte d’appello non ha preso in considerazione l’eccezione, essendo il massimale un elemento essenziale del contratto, fatto costitutivo della pretesa azionata, come tale ricadente nell’onere probatorio del soggetto garantito, quanto al suo ammontare, e non soggiacente alle preclusioni deduttive.

In realtà, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato. Ne consegue che il rilievo relativo all’esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresenta un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto e costituisce pertanto oggetto di un’eccezione in senso stretto.

L’assicuratore, che eccepisce il superamento del limite del massimale, deve indicare il massimale assicurato: l’indicazione del tetto, che si assume essere stato superato nel caso concreto, fa parte dei fatti impeditivi della pretesa che con l’eccezione di superamento del massimale la parte deve allegare (anche perché, entro il tetto, non contesta di essere debitrice).

Il ricorso viene rigettato (Cassazione Civile, sez. III, 05/06/2024, n.15696).

Avv. Emanuela Foligno

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