La prova del danno patrimoniale da lucro cessante è un elemento fondamentale nei casi di responsabilità civile. L’attività di qualificazione “in iure” della “quaestio” è espressione di un vero e proprio giudizio normativo”, sicché il relativo ragionamento è di natura giuridica e controllabile dalla Corte di Cassazione. Il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal Giudice di merito, nell’ipotesi normativa (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 luglio 2025, n. 18313).
La dinamica dell’incidente
Il 28 gennaio 2016, intorno alle 10:50, mentre camminava sul marciapiede di sinistra in direzione del centro urbano, il pedone si avvicinò al passaggio pedonale con l’intenzione di attraversare la strada. Dopo aver percorso pochi metri sulle strisce, venne investito sul fianco sinistro dalla parte anteriore destra di un autobus proveniente dal centro di Prato.
La vittima conveniva dinanzi al Tribunale di Prato la Società Cooperativa e Reale Mutua Assicurazioni, quale assicuratore della RCA, al fine di sentire dichiarare la responsabilità esclusiva in relazione al sinistro.
Con sentenza n. 222/2019, il Tribunale di Prato determina il danno patito dall’attore in Euro 60.058,50, a detrarre l’importo di Euro 38.400,00 già versato dalla compagnia prima del giudizio, condanna i convenuti al pagamento della differenza, oltre gli interessi.
La Corte d’Appello di Firenze, invece, ritiene esistente il concorso colposo paritario in ordine al sinistro, accoglieva l’appello principale dell’assicurazione dell’autobus.
A tale conclusione i Giudici di secondo grado sono pervenuti dopo avere esaminato il video registrato dalla telecamera installata sull’autobus ove emergeva che il pedone “scese dal marciapiede senza curarsi dei veicoli che sopraggiungevano dalla sua sinistra e con la visuale completamente coperta dall’ombrello“. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite, avevano riferito che il pedone “attraversò all’improvviso e senza guardare“; “si lanciò” in strada senza guardare a sinistra da dove proveniva il mezzo. A tutto ciò aggiungasi quanto affermato dalla Corte toscana, ovverosia che “neppure può ritenersi con certezza che l’autobus non abbia frenato” per essere risultato che uno dei trasportati, a causa di una frenata “improvvisa e violenta”, riportò una contusione a un ginocchio.
Il ricorso in Cassazione
La vittima si rivolge alla Corte di Cassazione, che rigetta in toto confermando il secondo grado.
Lamenta che la Corte d’appello non si sarebbe attenuta al principio di diritto secondo cui in tema di investimento di un pedone la concorrente responsabilità di quest’ultimo ricorre in presenza di un suo comportamento anormale e imprevedibile, tale che il conducente del veicolo si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
La Corte nel valorizzare le emergenze basate sul video tratto dalla telecamera dell’autobus, non avrebbe considerato che la Polizia Municipale intervenuta non aveva sanzionato il pedone, né aveva accertato altre irregolarità nella sua condotta, trascurando la contestazione fatta a carico del conducente dell’autobus relativa alla violazione dell’art. 191 CdS.
La censura richiede una “rivisitazione” del fatto che è inammissibile: tutto ciò che riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro è giudizio di mero fatto riservato al Giudice di merito.
Ciò che è concretamente dirimente, sottolinea la S.C., è l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il Giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.
Qualificazione giuridica della fattispecie e controllo della Corte di Cassazione
È criticabile il Giudice di merito quando, dopo avere individuato e ricostruito “la “quaestio facti”, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile, oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile, o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore.
Ergo, la valutazione così effettuata dal Giudice di merito e la relativa motivazione, non riguarda più all’attività di ricostruzione della “quaestio facti” e, dunque, l’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì l’attività di qualificazione giuridica della “quaestio” per come ricostruita, e ciò risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo, sicché il relativo ragionamento operato dal Giudice di merito, da intendersi – come visto – come ragionamento giuridico – è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione.
Invece, il pedone chiede una rivisitazione del giudizio di fatto, il cui esame è riservato al Giudice del merito e solo all’esito di tale diversa ricostruzione giunge a rappresentare un errore in diritto.
Il ricorso sollecita, difatti, una rivalutazione, laddove evidenzia che sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone sentite dagli operatori della Polizia Municipale, “la circostanza che il pedone tenesse d’occhio i veicoli provenienti dalla sua destra, come ha pure ammesso la compagnia, significava chiaramente che il pedone intendeva attraversare la strada e che voleva accertarsi che i veicoli marcianti sulle due corsie con direzione periferia-centro gli dessero la dovuta precedenza”.
La prova del danno patrimoniale da lucro cessante
Venendo ora, al criticato rigetto della liquidazione del danno patrimoniale, la vittima critica il fatto che i Giudici di secondo grado hanno dato atto della mancata produzione della prova del danno patrimoniale quindi della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016. Al riguardo l’art. 137 CdA disciplina la liquidazione del danno da perdita della capacità di guadagno in caso di lesione alla salute e l’onere della prova nel settore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli.
In particolare, “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge“.
La norma costituisce una deroga al principio generale in base al quale le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla parte possono fare prova in giudizio a sfavore e non al contrario, dato peraltro superabile dallo stesso danneggiato, il quale, in base al comma secondo, può essere ammesso a dare la prova contraria (rispetto alle dichiarazioni), “ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate”.
Il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi
Orbene, tenendo presente che il danno che va liquidato è sempre quello effettivamente verificatosi, il danneggiato non può limitarsi ad allegare di avere patito un danno alla persona e a depositare le denunce dei redditi per pretendere la liquidazione anche del danno patrimoniale da incapacità di lavoro. È necessaria la prova del danno patrimoniale e del se, e in quale misura, la menomazione fisica abbia inciso sui suoi redditi. Una volta che sia stata offerta tale prova si potrà procedere alla determinazione della perdita di guadagno sulla base delle dichiarazioni dei redditi.
Il pedone ha prodotto solo la dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 conformemente a quanto indicato dal comma primo dell’art. 137 CdA., il quale prevede per il lavoro autonomo il computo “sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni”, ma questo non sarebbe bastato per il riconoscimento di tale posta di danno. Infatti, tale produzione non permette di procedere alla liquidazione del danno in via automatica sulla base della mera proiezione della determinazione da parte del CTU della durata dell’Inabilità temporanea (assoluta e parziale) ai fini del computo del danno biologico temporaneo, dovendo verificare la concreta ricaduta sul piano della capacità di guadagno, della cui prova del danno patrimoniale è onerato l’attore.
Avv. Emanuela Foligno





