La Cassazione ha confermato l’esclusione dal passivo fallimentare del compenso di un avvocato a causa dell’inadempimento degli obblighi professionali. In particolare, il professionista non ha informato la società sulla necessità di rispettare il divieto di effettuare pagamenti ai creditori anteriori senza autorizzazione, causando un danno alla massa fallimentare. Il caso sottolinea come l’inadempimento dell’avvocato possa compromettere il diritto al compenso e l’importanza della diligenza nella gestione degli incarichi (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 3 luglio 2025, n.18020).
La gestione del fallimento e l’inadempimento dell’avvocato
L’Avvocato della società, poi fallita, ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento, poi dichiarato con sentenza del 5/10/2017, del credito maturato, per la somma di Euro. 158.750,00, oltre accessori, in prededuzione, in ragione delle prestazioni professionali di assistenza svolte dallo stesso per la formulazione da parte della società assistita della domanda di concordato preventivo e del relativo piano.
Il Giudice Delegato ha respinto la domanda motivando che: ”il professionista istante, pur essendo… a conoscenza (o, comunque, dovendo essere diligentemente a conoscenza), al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva da parte della società, dell’intenzione degli amministratori di procedere al pagamento di debiti sorti antecedentemente alla presentazione della domanda, nonché dell’effettiva esecuzione di tali pagamenti (come emerge “dalla trasmissione, in bozza, ai professionisti, immediatamente prima della presentazione del ricorso, di un atto denominato «delegazione di pagamento» tramite il quale veniva utilizzato un credito certo ed esigibile di quasi 700.000,00 Euro vantato dalla fallita nei per eseguire, in corso di procedura, pagamenti di crediti concorsuali”, non aveva debitamente informato gli amministratori della necessità di procedere solo con le forme ed alle condizioni di cui all’art. 182-quinquies, comma 4, L. Fall”.
La società debitrice, a causa di tale inadempimento dell’avvocato aveva pertanto eseguito pagamenti di debiti concorsuali, lesivi degli interessi della massa, a mezzo di bonifici, assegni, effetti e delegazioni di pagamento, in favore di diciannove creditori anteriori, per la somma complessiva di Euro. 1.721.280,28.
L’opposizione allo stato passivo
L’Avvocato ha proposto allora opposizione allo stato passivo che il Tribunale, ha respinto.
Il Giudice ha evidenziato che il corretto adempimento della prestazione professionale richiede il puntuale assolvimento del dovere di informare il cliente fin dal momento dell’assunzione dell’incarico. Tuttavia, nel caso in esame, il professionista, pur avendo ricevuto un ampio mandato che comprendeva l’esame e lo studio della documentazione economico-finanziaria della società, nonché la predisposizione e il deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, della legge fallimentare, non ha informato gli amministratori della società del divieto di effettuare pagamenti di crediti anteriori senza autorizzazione. Si tratta di pagamenti non autorizzati per un importo rilevante, superiore a un milione e settecentomila euro.
Pertanto, il professionista o ha omesso il necessario controllo della documentazione contabile, oppure, se il controllo è stato svolto, non è stato eseguito con la dovuta diligenza. In particolare, la delegazione di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, non era ancora perfezionata al momento del deposito del ricorso prenotativo, come confermato da una mail del 8 novembre 2012 contenente richieste di modifiche al testo della delegazione stessa.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l’Avvocato, non avendo “avvertito la Società della necessità di ottenere le specifiche autorizzazioni”, non essendosi “attivato per conseguirle”, né avendo dato conto nel piano dei pagamenti eseguiti “per importi comunque di assoluto rilievo” (quanto meno di quelli di cui alla citata “delegazione di pagamento”), era stato inadempiente all’ampio mandato ricevuto e che, di conseguenza, l’opposizione proposta dallo stesso doveva essere rigettata.
L’avvocato ricorre in Cassazione
Secondo il professionista, sintetizzando, il Tribunale non avrebbe considerato che egli non era a conoscenza delle delegazioni di pagamento che la società aveva predisposto, non avendo il Fallimento dimostrato in giudizio, pur avendone l’onere, che l’opponente era consapevole di tali operazioni o di altri pagamenti non autorizzati.
La S.C. considera inammissibili tutte le censure.
Il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione al passivo del credito al compenso asseritamente maturato dall’Avvocato sul rilievo che la prestazione professionale dedotta a fondamento della domanda era stata svolta senza osservare la misura di diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e che l’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento doveva essere, di conseguenza, accolta.
Difatti, al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che il professionista aveva ricevuto un “ampio mandato” comprensivo di “esame e studio” “della documentazione economico-finanziaria della società” nonché di “predisposizione e deposito ricorso ex art. 161 comma VI L.F.” ed aveva, quindi, l’obbligo di procedere, “con la dovuta diligenza”, al “dovuto controllo della documentazione contabile” della società committente.
Insindacabile l’inadempimento dell’avvocato
Ergo l’inadempimento dell’avvocato si è concretizzato nel non avere avvertito la società sua mandante della necessità di ottenere le specifiche autorizzazioni, e per non essersi attivato per conseguirle, né dava conto nel piano dei pagamenti eseguiti “per importi comunque di assoluto rilievo”.
Tali statuizioni sono insindacabili in relazione agli accertamenti in fatto sui quali sono fondate, in quanto, come noto, la valutazione delle prove è attività riservata al Giudice di merito.
Quanto al resto, le statuizioni del Tribunale sono giuridicamente corrette: “nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis, della prestazione o l’incompleto adempimento da parte dello stesso”.
Il credito del professionista incaricato di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo è stato correttamente escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento.
La prestazione dell’Avvocato è “di mezzi”
Il lavorìo giurisprudenziale dell’ultimo ventennio ha chiarito definitivamente che la prestazione dell’Avvocato è “di mezzi” e non è finalizzata all’ottenimento del risultato trattandosi “di prestazione di natura intellettuale”, e il diritto al compenso richiede comunque che il Giudice di merito accerti in fatto la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte, essendo evidente che, in difetto, non potrebbe neppure parlarsi di atto di esecuzione della prestazione contrattualmente dovuta da parte dello stesso (Cass. n. 36071 del 2022).
Plasmato quanto sopra al caso qui in analisi, la redazione di una proposta di concordato, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito dal debitore (e cioè la regolazione, attraverso la procedura di concordato preventivo, della propria crisi), sia, quanto meno, rispettosa, nella forma e nel contenuto, delle norme giuridiche inderogabili previste dalla legge al fine di conseguire, di volta in volta, l’ammissione a tale procedura, la conservazione di tale ammissione, l’approvazione della proposta da parte dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale (Cass. n. 11522 del 2020).
Il dovere di diligenza professionale
Il professionista incaricato per la predisposizione della proposta di concordato, nel caso in cui ometta di informare il debitore che abbia presentato (o stia per presentare) la domanda di ammissione al concordato preventivo del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del relativo ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali (salvo che con le prescritte autorizzazioni giudiziali), dà luogo, in ragione dell’imperizia e della inescusabile ignoranza delle norme giuridiche che presiedono all’attività della committente per il periodo successivo al deposito del ricorso, al colpevole inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.
Come sopra detto, è ben vero che il professionista non svolge attività di risultato, ma di mezzi, però è comunque obbligato a svolgere la propria attività alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c..
Avv. Emanuela Foligno





