Durante un TSO in una struttura psichiatrica di Napoli, una paziente cade e si frattura il femore. La ASL viene condannata a risarcire, ma la polizza assicurativa non copre il danno: per la Cassazione, la clausola che limita la copertura a 7 anni è valida. La claims made non può dirsi contrastante con la legge solo perché non copre il rischio per tutti i dieci anni di prescrizione, ma solo per sette di essi (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 luglio 2025, n. 17893).
La dinamica dei fatti
La paziente è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico di Napoli per TSO e, durante la degenza, è caduta fratturandosi il femore. I medici della struttura l’hanno ingessata, ma dalla frattura sono residuati postumi permanenti.
La paziente ha dunque citato davanti al Tribunale di Napoli la ASL n. 1 Napoli Centro, la quale ha chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio delle sue compagnie di assicurazione.
Il Tribunale di Napoli ha condannato la ASL al risarcimento dei danni nella misura di 17.000 euro. Il Giudice ha così ritenuto che la paziente non fosse stata adeguatamente sorvegliata e che comunque la cura della frattura era stata poco diligente, in quanto i medici avrebbero dovuto ridurla mediante intervento chirurgico e non lo hanno fatto.
Oltre a ciò, ha rigettato la domanda di manleva nei confronti di Unipol in quanto la polizza prevedeva una franchigia di 25 mila euro, ed il risarcimento è stato inferiore, e nei confronti di HDI e AmTrust in quanto la clausola claims made prevedeva una copertura dei soli danni, denunciati in corso di polizza, ma comunque non verificatisi oltre i cinque anni dalla sua stipula.
Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli.
Il ricorso in Cassazione
La ASL di Napoli critica la ratio della decisione di appello riguardante la clausola claims made, che limita la copertura ai fatti accaduti non oltre cinque anni prima dalla stipula, è valida, in quanto le condizioni contrattuali regolanti la copertura, accettate dalla struttura sanitaria, consentono, senz’altro, di ritenere non svilita la funzione pratica perseguita dalle parti, in quanto: il periodo di retroattività, ossia il periodo di tempo, precedente la conclusione del contratto, considerato come periodo di accadimento dei sinistri da ritenere in copertura (sempre se denunciati durante la vigenza del contratto), è di 5 anni, sicché, in aggiunta alla durata biennale della polizza, (dal 31.3.2012 al 31.3.2014) comporta una copertura estesa a sette anni. Il premio annuo, pari Euro 4.990.000,00, deve ritenersi commisurato alla garanzia prestata, se si considera che quest’ultima è estesa sia alla responsabilità civile verso terzi che alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
Alla polizza stipulata dall’ASL con la Amtrust, emessa in data 27.04.2012, a copertura del biennio 31.03.2012- 31.03.2014, non sarebbe applicabile – sempre secondo i Giudici di appello – la disciplina specifica di cui all’art. 11 1. 24/2017, entrata in vigore solo successivamente ed in assenza di espressa previsione che, in deroga all’art. 11 disp. prel. c.c., ne contempli l’efficacia retroattiva.
La ASL contesta tale ragionamento in quanto va valutata in concreto la validità della clausola, come previsto dalla giurisprudenza. La Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che essa ha introdotto nel contratto un significativo squilibrio contrattuale. Infatti, l’assicuratore ha limitato a sette anni in tutto la copertura, in contrasto con il principio secondo cui la copertura dovrebbe invece coprire in totale dieci anni, che è il termine di prescrizione per quel tipo di risarcimento del danno oggetto di polizza.
La clausola non copre i dieci anni di prescrizione
In sostanza, il fatto che la clausola non consenta di coprire ogni danno verificatosi nell’ambito dei dieci anni di prescrizione, ossia che lasci fuori dalla copertura danni il cui diritto al risarcimento, non essendo prescritto, può essere fatto valere dal danneggiato e contro la cui pretesa dunque la ASL non è coperta. Ciò, sempre secondo la tesi della ASL, comporterebbe nullità della clausola sia per difetto di meritevolezza che per lo squilibrio che essa introduce nel contratto.
Ebbene, il controllo sulla validità della clausola claims made non è un controllo di meritevolezza simile a quello che è imposto dall’articolo 1322 c.c., secondo comma, per i contratti atipici. A nulla serve richiamare la giurisprudenza sulla meritevolezza dei contratti atipici. Il contratto di assicurazione conserva la sua tipicità, anche quando vi venga apposta una clausola claims made, e quindi il controllo sulla funzione perseguita da tale clausola è quello previsto dal primo comma dell’articolo 1322 c.c., che è quello atteso per i contratti tipici, ossia della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. sez. un. 22437/ 2018).
La claims made non può dirsi contrastante con la legge
Pacifico il controllo sulla validità della clausola, la stessa non può dirsi contrastante con la legge solo perché non copre il rischio per tutti i dieci anni di prescrizione, ma solo per sette di essi.
Il fatto che l’obbligo di assicurare per almeno dieci anni sia stato introdotto dopo (con Legge n. 124 del 2017) è dirimente in punto di interpretazione. Difatti, detta norma non può essere applicata retroattivamente e all’epoca della sua entrata in vigore il contratto assicurativo stipulato dalla ASL era già stato stipulato.
Neppure può ragionevolmente affermarsi che la legge Gelli-Bianco ha recepito un principio già esistente “nel sistema”, principio che quindi era vigente al momento della stipula, ed obbligava le parti. Ciò equivarrebbe ad una sua applicazione retroattiva.
Parimenti, non può affermarsi che sussista uno “squilibrio contrattuale”, poiché si tratta della validità di una clausola, e dunque lo “squilibrio” rileva se prodotto dalla clausola.
Infatti, i Giudici di merito hanno accertato la congruità del premio rispetto al rischio coperto, escludendo, con accertamento in fatto motivato e corretto, uno squilibrio significativo.
Il ricorso viene rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Avv. Emanuela Foligno






