Intervento fallito in regime privato, è responsabile anche la clinica

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Se un intervento eseguito in regime privato causa un danno permanente alla salute, la struttura sanitaria può essere condannata non solo al risarcimento del danno biologico, ma anche alla restituzione del corrispettivo pagato dal paziente per l’intervento. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione confermando la responsabilità diretta della clinica privata e del chirurgo operante. Esclusa invece la rivalsa integrale della struttura sui medici, in assenza di colpa grave (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 giugno 2025, n. 15446).

L’intervento in regime privato e il peggioramento delle condizioni di salute

Il Tribunale di Trieste accoglie la domanda risarcitoria formulata dalla paziente e, accertata la responsabilità di una Clinica privata di Bergamo, presso cui la ricorrente era stata sottoposta a un intervento di artroprotesi alla gamba destra, e dei due medici chiamati in regresso dalla convenuta (chirurgo che aveva eseguito l’intervento e anestesista di sala). Quindi condanna la Clinica al pagamento di Euro 106.510,81 (comprensivi della somma di Euro 49.389,81, equivalente al corrispettivo pagato per l’intervento di protesi in regime privato), da cui disponeva la detrazione di Euro 92.559,61 già corrisposti alla donna.

La questione interessante del primo grado di giudizio è che il Tribunale, ritenendo retroattivamente operante l’articolo 9 L 24/17 (legge Gelli-Bianco) e dunque la possibilità di rivalsa integrale della Casa di cura nei confronti dei due professionisti limitatamente ai casi di dolo o colpa grave, non ravvisa a loro carico né la colpa grave né il dolo e rigetta la domanda di rivalsa svolta dalla Clinica privata.

La Corte d’appello di Trieste, ha invece accertato la responsabilità della convenuta Clinica, e di uno dei due medici (il chirurgo) condannandoli in solido a risarcire il danno patito, liquidato nell’importo di Euro 106.510,81 al netto dell’acconto già corrisposto di Euro 92.559,81.

L’intervento della Cassazione

La Clinica sostiene che il Giudice di appello avrebbe confermato il primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di restituzione dell’importo di Euro 49.389,81 corrisposto quale compenso per l’intervento chirurgico di sostituzione della protesi dell’anca, eseguito in regime privato, e per la degenza presso la struttura.

In sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto che la danneggiata avesse speso la somma di Euro 49.389,81 per risolvere una coxartrosi all’anca destra che le provocava un’inabilità temporanea, dopo l’intervento si era trovata con una lesione permanente al nervo sciatico popliteo esterno con un danno biologico determinato nella percentuale del 18%, liquidabile, secondo i parametri tabellari, nell’importo di Euro 47.868,00, inferiore a quello che la danneggiata aveva sborsato per l’intervento chirurgico in regime privato.

Innanzitutto, la decisione di restituzione del corrispettivo versato per l’intervento di artroprotesi in regime privato si è basata su una motivazione che la Casa di cura non ha colto. In primo luogo, ha ritenuto che la Casa di cura avesse l’obbligo di eseguire una complessa prestazione inerente il rapporto di spedalità, e che quindi il manifestarsi della lesione del nervo sciatico popliteo esterno, quale cattiva esecuzione dell’intervento chirurgico, dimostrava che la complessa prestazione chirurgica non era stata correttamente eseguita.

La S.C. osserva che la Clinica per escludere la propria responsabilità avrebbe dovuto dimostrare che la lesione al nervo sciatico si era verificata a causa di un comportamento imprevedibile del personale sanitario, estraneo all’attività che un medico abitualmente presta nell’esecuzione di un analogo intervento di protesi d’anca, così da non costituire più un momento dell’esecuzione della prestazione a cui essa Clinica era tenuta, ma un fatto illecito attribuibile in via esclusiva ai professionisti che avevano operato.

La risoluzione del contratto e la clinica inadempiente

Orbene, pacifico che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale possa essere proposta congiuntamente, o separatamente, da quella di risoluzione, facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto, non essendo la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell’una non presuppone, né logicamente, né giuridicamente, la decisione dell’altra.

È parimenti pacifico che in caso di risoluzione del contratto, le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono essere restituite, ai sensi dell’art. 2033 cc, ma lo è altrettanto che l’inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente “diligente” nella loro integralità.

Siccome la Clinica è risultata inadempiente, i Giudici di appello dovevano valutare e accertare quale danno alla persona e quale eventuale diminuzione patrimoniale detto inadempimento avesse comportato. Accertamento che ha correttamente condotto ad applicare l’orientamento secondo cui “quando il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l’efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, l’oggetto del suo credito risarcitorio deve intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo).

Nel caso di specie, la Casa di cura privata si è resa inadempiente. Da questo inadempimento è sorto un obbligo risarcitorio che non poteva che comprendere le spese sostenute dalla paziente per sottoporsi a un intervento non risolutivo della sua patologia ed anzi all’origine di un danno permanente alla sua salute.

L’applicazione retroattiva della Legge Gelli-Bianco

Venendo ora all’importante argomento della applicazione retroattiva della Legge Gelli-Bianco, la retroattività è ammessa solo in ipotesi di dolo o colpa grave la facoltà e “giustifica” la rivalsa nei confronti dei medici da parte della struttura sanitaria.

Difatti: a) a differenza di altre disposizioni di natura sostanziale della citata normativa, l’art. 9 ha natura processuale ed è pienamente applicabile al caso di specie in ossequio al principio tempus regit actum, essendo stato presentato il ricorso durante la piena vigenza di detta normativa (pag. 8 dell’ordinanza 702 ter c.p.c.). b) Il citato articolo ha in sostanza riaffermato il diverso titolo di responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti dell’ammalato.

Per agire (correttamente) in rivalsa nei confronti del medico autore esclusivo dell’evento dannoso la Clinica, nel regime precedente alla L. n. 24 del 2017, avrebbe dovuto dimostrare, un’eccezionale, grave e del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione.

La ricorrente Clinica, invece, insiste nel sostenere la fondatezza del suo diritto di agire in regresso e/o rivalsa non solo avvalendosi della presunzione paritaria di cui agli artt. 1298, 2 comma, e 2055, 3 comma, cc, ma anche con regresso e/o rivalsa integrale, essendo provata la responsabilità esclusiva dei due medici (quindi anche dell’anestesista), responsabili dei danni provocati.

Orbene, in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla Legge 24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria integra una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Il rapporto interno tra la struttura e il medico

Quindi, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. Discorrere di un diritto di regresso integrale della Struttura nei confronti del medico ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la Struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico la derivazione causale di quell’evento da una condotta dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto.

L’accertamento effettuato dalla Corte d’appello, nel caso di specie, è stato finalizzato ad accertare l’esistenza di un comportamento anomalo in capo al medico, unica possibile giustificazione per un esercizio della rivalsa oltre il limite del 50%, è quindi completo e pertinente con quello richiesto per escludere l’accoglimento dell’azione di rivalsa in misura integrale.

Per quanto riguarda la asserita responsabilità dell’anestesista, l’accertamento svolto dalla Corte di secondo grado ha escluso che tra le sue competenze rientrasse anche quella di conoscere la posizione dell’arto sul tavolo operatorio.

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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