Abuso sessuale sui minori, una disamina della tutela penale

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Una disamina sulla fattispecie dell’ abuso sessuale sui minori, tra tutela penale, ragionevole dubbio e scientificità della prova

La crescente attenzione degli ultimi anni nei confronti dell’infanzia e della sua tutela si è incentrata su due aspetti fondamentali.
Da un lato la prevenzione dei maltrattamenti e ogni altra forma di violenza compiuta sui bambini, tra cui l’abuso sessuale sui minori, dall’altro l’aumento del fenomeno dei c. d. falsi abusi sui minori.
La tematica è piuttosto delicata, perché in caso di abuso sessuale sui minori le denunce e il procedimento destano ancora non poche perplessità.
Troppo spesso, purtroppo, accade che il bambino sia inquisito e guardato con sospetto proprio a partire da coloro che in realtà dovrebbero proteggerlo.
Ad oggi, infatti, manca ancora una definizione di abuso sessuale sui minori che sia convenzionalmente condivisa e accettata, alla quale tutti i professionisti dell’area sociosanitaria e legale possano prestare consenso.
Le maggiori difficoltà di definire e classificare i comportamenti umani riguardano in particolar modo quelli sessuali illeciti, vale a dire quelli integranti fattispecie di reato.

Ma è necessario, sia sul piano legislativo che su quello psicologico e medico, definire cosa s’intende per abuso sessuale.

Dalla sua definizione dipendono infatti decisioni importanti per il minore, come l’attivazione di cure diagnostiche mirate, ed un procedimento giudiziario contro l’aggressore.
Sulla scorta di questa premessa, si riporta di seguito la definizione che Montecchi, neuropsichiatra infantile, nel 1994 dava per circoscrivere il fenomeno dell’abuso sessuale.
Secondo lo psichiatra, l’abuso si manifesta con “il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali; soggetti cui manca la consapevolezza delle proprie azioni nonché la possibilità di scegliere”:
Il bambino è infatti un soggetto fragile e dipendente e il modo con cui egli vive e percepisce le emozioni e le situazioni è molto più accentuato dell’adulto.
Senza la presenza di una figura adulta che accompagni il bambino si trova nella impossibilità di esprimere i traumi subiti e deve perciò rimuoverli.
Una distinzione che, tuttavia, può essere fatta immediatamente è quella che vede a confronto la definizione clinica e la definizione giuridica.
La prima, elaborata dalla letteratura psicologica, medica e sociologica, risulta più ampia rispetto alla condotta che integra la fattispecie di reato sul piano giudiziario.
Per la definizione giuridica occorre invece ricorrere alle sentenze della Corte di Cassazione.
 

Continua a leggere l’approfondimento su questo tema dell’avv. Sabrina Caporale

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