Accordi dei coniugi a latere del procedimento di separazione (Cassazione civile, sez. III, 21/02/2023, n.5353).

Accordi dei coniugi differenti a latere del procedimento di separazione.

La ex moglie ricorre per la cassazione della decisione resa dalla Corte di Appello di Roma che, respingendo il gravame, confermava l’accoglimento dell’opposizione proposta dal marito contro l’Atto di precetto per l’importo di euro 17.657,28.

Nello specifico, la donna notificava all’ex marito Atto di precetto in relazione ad un credito relativo all’assegno divorzile per sé e i figli, per il periodo da aprile a luglio 2014.

L’opposizione dell’uomo si basava sul presupposto della non debenza della somma precettata, assumendo l’opponente di aver pagato integralmente quanto dovuto in forza della citata ordinanza presidenziale, nulla egli dovendo corrispondere, invece, in forza di obbligazioni stragiudiziali.

La doppia conforme poneva in evidenza che l’accordo dei coniugi a latere della separazione consensuale risultava superato dalla sentenza di divorzio giudiziale del 2 aprile 2014, avendo tale provvedimento rideterminato le condizioni economiche previste in sede di separazione.

Con il primo motivo la donna denuncia la violazione dei contenuti dell’accordo sottoscritto dalle parti dopo la separazione.

In tale accordo  era previsto che, ad integrazione delle condizioni di separazione, l’ex marito versasse alla donna l’ulteriore importo di euro 3.000,00 a titolo di mantenimento per i figli, in aggiunta all’importo di euro 2.000,00 stabilito dalle condizioni di separazione. Inoltre, la medesima scrittura privata, stabiliva che l’uomo versasse alla ex moglie per un determinato periodo l’importo ulteriore di euro 1.000,00 per spese extra della stessa.

Secondo la tesi della donna è errato ritenere che la scrittura privata posta in essere dopo le condizioni di separazione non abbia autonomia rispetto al provvedimento di divorzio.

La Suprema Corte rigetta il ricorso previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.

E’ corretto, affermano gli Ermellini il rilievo secondo cui la decisione di appello, negando valore all’autonomia privata delle parti, postula una generalizzata impossibilità per tutti gli accordi intervenuti a latere del procedimento di separazione, di mantenere efficacia anche dopo la sentenza di divorzio.

I Giudici di appello avrebbero dovuto esaminare il contenuto della suddetta scrittura privata, invece hanno respinto il gravame “non rinvenendo alcun arresto giurisprudenziale che riconosca agli accordi intervenuti dopo la separazione una efficacia perdurante dopo la sentenza di divorzio”..

Tale affermazione è in contrasto con il principio secondo cui tanto in caso di separazione consensuale, che di divorzio congiunto, “i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare” (Cass. Sez. 1, sent. 20 agosto 2014, n. 18066), affermandosi anche che, “in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell’assegnp di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l’altro genitore (Cass. Sez. 1, ord. 24 febbraio 2021, n. 5065)”.

Ad ogni modo, tali principi non giovano alla ricorrente, essendo le due censure proposte infondate.

Gli accordi dei coniugi a latere non integrano un titolo esecutivo giudiziale, come ad esempio l’Ordinanza presidenziale, a meno che abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

D’altra parte, qualora si fosse preteso – circostanza, per vero, neppure invocata dal ricorrente di attribuire a tale documento efficacia “integrativa” del suddetto titolo giudiziale, sarebbe occorso che tale circostanza risultasse dal titolo stesso.

Come già statuito dalle SS.UU. (Cass., Sez. Un., sent. 2 luglio 2012, n. 11066), il titolo esecutivo giudiziale, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche “ex officio”, da parte del Giudice dell’opposizione esecutiva.

Tuttavia, il Giudice dell’opposizione non deve sovrapporre la propria valutazione in diritto a quella del Giudice del merito e sempre che “l’esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione”.

In altri termini, se la questione della possibile persistenza degli accordi dei coniugi a latere della separazione, viene trattata nel corso del procedimento di merito (nel caso di specie nel procedimento per divorzio), il Giudice dell’opposizione non può superarla.

Il ricorso della donna viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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