Grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, per violazione dei doveri coniugali, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza

La vicenda

Il giudice dell’appello aveva confermato la pronuncia di addebito della separazione nei confronti del ricorrente e la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie.

L’uomo ha proposto ricorso per Cassazione denunciando l’erronea applicazione dell’art. 151 c.c. comma 2.

A sua detta la Corte di merito aveva basato l’accertamento compiuto in merito alla questione dell’addebito, esclusivamente sulla circostanza del suo allontanamento della casa coniugale, senza tenere conto nè dell’insussistenza di un rapporto di causalità tra detto allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nè dell’assenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali da lui posti in essere; assumendo al riguardo che la fine dell’unione coniugale era dovuta ad incompatibilità caratteriali.

Ma i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione ( 23284/2019) hanno dichiarato il motivo infondato.

Come è noto la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

In tema di onere della prova, peraltro, la giurisprudenza si è già espressa affermando che “grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione” (Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018).

La Cassazione ha, comunque, rimarcato che l’onere della prova si connota in maniera specifica ed autonoma in relazione alla dedotta violazione degli obblighi ed al nesso di causalità.

Quanto al primo profilo, ha precisato che nel caso in cui sia dedotta la violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, la prova dell’avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, è sufficiente ad integrare la fattispecie ai sensi dell’art. 146 c.c., comma 1, a meno che il coniuge che si è allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa.

Pertanto, correttamente la Corte di appello, stante il carattere incontestato dell’allontanamento denunciato, aveva ritenuto sussistente la violazione del dovere coniugale da parte del ricorrente, dal momento che egli si era limitato ad affermare “solo labilmente” che alla data del suo allontanamento la crisi coniugale era già scoppiata e che l’allontanamento era una conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia fornire alcuna prova di ciò che aveva prospettato come “giusta causa”.

La redazione giuridica

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