Ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione
La vicenda
La ricorrente impugnava la sentenza con la quale la Corte d’appello di Lecce, confermava la misura dell’assegno di mantenimento disposto a suo favore a carico del coniuge, all’esito del giudizio di separazione in primo grado – che ne aveva ridotto l’ammontare da 750 euro statuiti provvisoriamente a 450 euro determinati in via definitiva – fissandone la decorrenza dal primo mese successivo al deposito della domanda introduttiva.
Nella specie, la ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza impugnata per: 1) omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione, dal momento che la corte d’appello pur riconoscendo che ella non percepisse alcun reddito, aveva tuttavia, confermato la riduzione dell’assegno disposta in primo grado, senza nel contempo considerare, oltre alle risultanze degli accertamenti di polizia tributaria, evidenzianti appunto la detta circostanza reddituale, l’entità della pensione percepita dal coniuge e la revoca dell’assegnazione della casa coniugale; 2) per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di decorrenza della riduzione dell’assegno fatta retroagire dalla domanda, quantunque le somme corrisposte a detto titolo siano irripetibili.
La pronuncia della Cassazione
La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 23024/2019) ha rigettato il ricorso perché infondato. Quanto al primo punto ha ritenuto corretta e immune da vizi, la decisione impugnata alla luce anche della potenziale capacità di guadagno della ricorrente e degli accertamenti di polizia tributaria.
Infondato è stato ritenuto anche il secondo motivo, essendo la Suprema Corte “pervenuta a conciliare il principio della normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda con il principio di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, che hanno natura alimentare sul filo della considerazione «che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo; mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione» (Cass., Sez. I, n. 28987/2008).
Per tali ragioni i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto non censurabile l’adesione che a detto indirizzo, la corte d’appello salentina aveva mostrato di prestare con la decisione impugnata.
Il ricorso è stato pertanto, respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La redazione giuridica
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