Nessun beneficio al titolare di pensione di inabilità affetto da patologia psichiatrica ma in grado di attendere agli atti essenziali della vita quotidiana

Con l’ordinanza n. 15620/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un cittadino, affetto da patologia psichiatrica e titolare di pensione di inabilità, che si era visto respingere in sede di merito, previo espletamento di CTU medico legale, il beneficio dell’indennità di accompagnamento.

La Corte territoriale aveva infatti accertato che l’uomo era comunque in grado di attendere agli atti essenziali della vita quotidiana, e che l’impegno giornaliero che si richiedeva alla persona eventualmente delegata a supervisionare talune attività, tra cui l’assunzione quotidiana di farmaci, si limitava a un tempo minimo giornaliero; la decisione aveva ribadito che il presupposto legale dell’indennità di accompagnamento consiste non già nella mera difficoltà di compiere gli atti della vita quotidiana, bensì nell’impossibilità di por mano agli stessi.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le conseguenze derivanti dalla grave patologia psichica da cui era affetto, ritenendo comprovata la capacità di questi di attendere alle attività quotidiane della vita sulla base del solo indicatore relativo alla possibilità di assunzione dei farmaci giornalieri senza ausilio; contestava al Collegio territoriale di non aver tenuto conto della ratio solidaristica, di matrice assistenziale, sottesa all’istituto dell’accompagnamento, diretto ad alleviare le sofferenze dei nuclei familiari con soggetti affetti da gravi infermità, i quali necessitano di un continuo controllo, al tempo stesso consentendo ai medesimi di permanere all’interno della famiglia.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile il motivo del ricorso evidenziando come la valutazione del giudice del merito, resa sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, avesse tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa i presupposti utili a beneficiare dell’indennità di accompagnamento, consistenti nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e nell’impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana, non ritenendo sufficiente la mera difficoltà nel realizzarli.

La Corte territoriale aveva accertato che il ricorrente era in grado di provvedere alla propria igiene personale, di soddisfare i propri bisogni fisiologici, vestirsi e svestirsi, assumere i pasti, effettuare in sufficiente autonomia tutto quanto attiene alle necessità minime essenziali della quotidianità; che l’eventuale aiuto da parte del familiare o di persona delegata a supervisionare la corretta assunzione della terapia farmacologica (attesa la sua totale capacità di provvedervi in autonomia), somministrata con cadenza non giornaliera bensì al bisogno, non comportasse di certo un impegno di tempo continuativo, là dove l’accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile; anche con riguardo al tipo di patologia psichica da cui era affetto il ricorrente, Il Giudice a quo aveva accertato, sempre sulla scorta delle risultanze peritali, che essa non fosse di gravità tale da far ritenere necessario l’accompagnamento, non possedendo le caratteristiche della psicosi cronica che si manifesta con allucinazioni e delirio, per la quale è stato giudicato ammissibile il beneficio in questione.

La redazione giuridica

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