Affido condiviso, il mantenimento del figlio è dovuto

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Il genitore collocatario, in caso di affido condiviso, ha diritto alla casa coniugale e all’assegno di mantenimento per la figlia

Il genitore collocatario ha diritto a ricevere un assegno mensile per il mantenimento della figlia nonché quello di abitare nella casa coniugale, soprattutto in considerazione del fatto che a breve la madre (genitore collocatario) potrà stare più tempo con la bambina in ragione di un cambio nell’orario di lavoro. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella recente ordinanza 15397/2020. Nel caso di specie i due coniugi ricorrevano alla Corte d’Appello di Venezia, affinché riformasse la sentenza di primo grado che aveva previsto l’affido condiviso della bambina.

Il giudice del gravame aveva accolto la domanda della madre, provvedendo ad assegnare a quest’ultima la casa coniugale, rigettando al contempo la richiesta del padre di modificare la parte riguardante l’assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario. Il padre decideva quindi di ricorrere in Cassazione.

La Corte così commenta: “Premesso invero che è stabile opinione di questa corte che anche in materia di affido condiviso ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice può disporre, ove necessario la corresponsione di un assegno periodico, sicché è inconferente ai fini della cogenza dell’obbligo, il fatto che un genitore goda di un livello reddituale più basso dell’altro, nella specie la Corte di Appello ha motivato le proprie determinazioni annotando che, in  considerazione  del fatto che la madre avrebbe mutato il proprio regime lavorativo , è fin d’ora previsto un ampliamento dei tempi di permanenza della figlia con la medesima, anche al fine di evitare il disagio connesso agli spostamenti”.

In ragione di tali considerazioni la Suprema Corte rigetta il ricorso dichiarandolo inammissibile e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello di Venezia.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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