L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. L’assicurazione  non è operante per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

L’interessante sentenza in materia di diritto di rivalsa della compagnia assicurativa è stata emessa dalla Corte d’Appello di Catania (Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 1375/2020).

Con sentenza del 05.06.2018, il Tribunale di Siracusa statuiva il difetto di legittimazione passiva e condannava gli attori a rifondere in favore di Unipol Sai Assicurazioni la somma di euro 111.000,00, oltre le spese di lite.

Unipol Assicurazioni agiva in giudizio nei confronti di un uomo, proprietario del motociclo Piaggio, responsabile del sinistro avvenuto con il motociclo Aprilia. Per tali ragioni la Compagnia assicuratrice della moto Piaggio corrispondeva al terzo trasportato della moto Piaggio l’importo di euro centodiecimila.

Unipol assumeva che essendo il conducente del motociclo Piaggio minorenne di età la copertura assicurativa doveva ritenersi inoperativa ai sensi dell’art. 2 delle condizioni generali di contratto e agiva in rivalsa nei confronti della proprietaria del motociclo Piaggio per ottenere il ristoro della somma di euro 110.000,00 versata al terzo trasportato.

Si costituiva in giudizio la proprietaria del motociclo Piaggio che eccepiva di non essere tenuta ad alcun rimborso in favore della compagnia assicuratrice atteso che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi all’altro conducente coinvolto nel sinistro e chiedeva il ristoro di danni psicologici a causa della condotta illecita della predetta Compagnia assicurativa.

Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda principale della compagnia assicuratrice.

Il Tribunale, sul punto, ha sottolineato che Unipol ha agito in rivalsa non contro la compagnia di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 141 C.d.A., ma bensì del proprio assicurato ai sensi dell’art. 144 comma 2 c.d.a. secondo cui : “L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione “.

La Corte d’Appello preliminarmente evidenzia che la norma che legittima l’assicuratore ad agire in rivalsa nei confronti dell’assicurato trova un equo contemperamento nella attribuzione all’assicurato della facoltà di contrastare in sede di giudizio di rivalsa la domanda recuperatoria dell’assicuratore, formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla responsabilità e all’entità del risarcimento.

Premessa la piena validità, legittimità e operatività nella fattispecie della clausola limitativa prevista dall’art. 2 delle condizioni generali della polizza assicurativa stipulata fra le parti (cfr. Cass. Sez. III, 23.08.2018 n. 2102 7; Cass.11373/2011), secondo la quale l’assicurazione ” non è operante per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione ” ne deriva la liceità del diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice che ha risarcito il terzo trasportato.

Oltretutto la piena ed esclusiva responsabilità del sinistro nei confronti del motoveicolo Aprilia è stata accertata dalla Corte d’Appello con separato giudizio, passato in giudicato.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Sez.VI, 12.10.2018 n. 25429; Cass.Sez. III; 15.07.2003 n. 11065; Cass 27.01.1995 n. 981; Cass. 25.07.1981 n. 4821) l’assicuratore quando non può opporre al danneggiato che eccepisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ciò anche quando l’assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato.

Pertanto, alla luce del definitivo accertamento giudiziale della responsabilità, deve escludersi ogni responsabilità del conducente del motociclo Piaggio e, di conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda di rivalsa avanzata nei confronti dell’assicurata (proprietaria del Piaggio).

La Corte d’Appello chiarisce che l’Assicurazione che ha effettuato il pagamento, ai sensi del Il comma 4 dell’art. 141 del C.d.A., può  esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150 del C.d.A., e non nei confronti del proprio assicurato.

La società assicuratrice ha invero provveduto a risarcire il terzo ” a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, aderendo alla precedente giurisprudenza di legittimità secondo cui il “caso fortuito” considerato dall’art. 141 C.d.A. doveva essere limitato ad una categoria di fatti tra i quali non rientravano le condotte umane e quindi i comportamenti degli altri conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La Corte condanna Unipol al pagamento in favore della proprietaria del Piaggio delle spese di lite relative al primo grado nella misura di 2/3, compensando tra le parti la restante quota di 1/3.

Condanna altresì Unipol al pagamento in favore della stessa delle spese del grado d’appello nella misura d i 2/3, compensando tra le parti la restante quota d i 1/3 .

Avv. Emanuela Foligno

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