Aia non è un esclamazione, ma l’acronimo di archivio integrato antifrode. La superanagrafe dell’IVASS, l’istituto di vigilanza per le assicurazioni private, nato per contrastare in maniera maggiormente efficace il fenomeno delle frodi ai danni delle assicurazioni. Le compagnie assicurative stesse (italiane ed europee), anche quelle che gestiscono i danni per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avranno l’obbligo di alimentare le banche dati, fornendo i dati entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.

Le banche dati raccoglieranno i seguenti dati:

a) elementi identificativi del sinistro;
b) elementi identificativi dei testimoni del sinistro;
c) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
d) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
e) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nel sinistro;
f) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;
g) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
h) elementi identificativi delle autorità e dei presidi di pronto soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;
i) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;
j) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

Ricevuti i dati, l’IVASS li analizza, elabora e valuta le informazioni in proprio possesso, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva.

Per comprenderne meglio il meccanismo e cosa cambia per i danneggiati è opportuno ricordare la novella dell’art. 148 comma 2 bis che recita:

A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’IVASS n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”

I parametri di significatività per l’individuazione delle frodi sono riepilogati nell’Allegato 1 del provvedimento IVASS n. 2827 del 25 agosto 2010.

ALLEGATO 1 – CODIFICA DEI PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ

Ci auguriamo che sia davvero un sistema efficace nella lotta alle frodi alle assicurazioni, con benefici per l’intera collettività, e non solo uno strumento utile a ritardare o negare tout court i risarcimenti ai danneggiati.

Umberto Coccia
patrocinatore stragiudiziale senior

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