Allagamento della cantina, un problema che in molti devono affrontare in caso di piogge eccezionali. Il condominio è sempre responsabile dei danni?

È sempre più frequente il caso di forti precipitazioni, difficilmente prevedibili nella loro portata e nella quantità di danni che comportano.
Dopo un’inondazione dovuta alle forti precipitazioni, in molti si ritrovano a dover fare i conti con l’ allagamento della cantina e con i danni inevitabili che vengono provocati.
Se in tali circostanze subiamo un allagamento della cantina, il condominio è sempre responsabile dei danni?
È questo il caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21531 del 15 settembre 2017.
Secondo gli Ermellini, infatti, in caso di piogge eccezionali e imprevedibili, si configura il “caso fortuito”, che esclude la responsabilità del condominio.

Il caso

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un uomo di L’Aquila aveva agito in giudizio nei confronti del proprio condominio.
Obiettivo del condomino era ottenere il risarcimento dei danni subiti per via “dell’allagamento, a causa del malfunzionamento dell’impianto fognario, della cantina di sua proprietà posta al piano seminterrato dell’edificio condominiale”.
Secondo il condomino, in particolare, tali danni “erano consistiti nella perdita di numerose bottiglie di vino pregiato, che erano scoppiate, e di derrate alimentari, che si erano deteriorate”.
Sia in primo che in secondo grado la sua domanda era stata rigettata. In particolare, la Corte d’appello di L’Aquila osservava che dagli accertamenti non era emerso che l’ allagamento della cantina fosse ricollegabile al malfunzionamento dell’impianto fognario.
Da essi era invece emerso che l’allagamento risultava essere stato causato da un “rigurgito di acqua piovana, dovuto ad una consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, costituente evento fortuito”.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del condomino, in quanto infondato.
Osserva la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione agli artt. 2043 e 2051 c.c.
I danni subiti erano infatti da ricondurre alla “consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, all’epoca del fatto”, non alle carenze dell’impianto fognario condominiale.
Nel caso in esame, il condomino avrebbe dovuto dimostrare che la presenza di “valvole antirigurgito (o l’adozione di altri accorgimenti) relativamente all’impianto fognario condominiale avrebbe comunque evitato o limitato il danno”.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che “l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento”.
 
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