Non vi è delitto di alterazione dello stato di nascita del figlio, se vi è stata sentenza del giudice civile che abbia rigettato in via definitiva il disconoscimento della paternità sul minore
Secondo l’accusa la donna, imputata del reato di alterazione dello stato di nascita del figlio appena nato, aveva falsamente attestato nell’atto di nascita depositato presso il comune di Roma, la paternità del figlio, indicando quale genitore il coniuge che nel frattempo aveva revocato il consenso all’inseminazione artificiale eterologa.
In primo grado la donna veniva assolta, ma in secondo grado l’esito del processo veniva ribaltato. I giudici dell’appello la condannavano, infatti, alla pena di legge per il reato a lei ascritto.
Il ricorso per Cassazione
La difesa denunciava dinanzi ai giudici della Cassazione il grave errore in cui sarebbero incorso i giudici della corte territoriale per aver omesso di considerare un fatto decisivo ai fini del giudizio.
Ed infatti, parallelamente al giudizio penale, si era svolto il giudizio civile di disconoscimento della paternità. Quest’ultimo si era concluso col definitivo rigetto della domanda di disconoscimento della paternità del minore, presentata dal coniuge.
Perché allora non era stato sospeso il giudizio penale in attesa della definizione del parallelo processo civile?
Non è forse vero che in base all’art. 3 cod. proc. pen. le decisioni in materia di stato di famiglia sono da intendersi come pregiudiziali, potendo perciò il giudice penale sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza civile che definisce detta questione?
Ebbene, i giudici della Cassazione accolgono il ricorso perché fondato e annullano la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il quadro normativo
Prima dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 162 del 2014), la L. n. 40 del 2004 vietava l’inseminazione eterologa, pur disciplinandone gli effetti nell’esclusivo interesse del nato.
Nella specie, l’art. 6 disciplina il consenso del coniuge e del partner, precisando che il consenso può essere revocato sino al momento della fecondazione dell’ovulo, mentre l’art. 9 prevede che, in caso di inseminazione eterologa, il consenso del coniuge o del partner è ricavabile anche da atti concludenti ed a questi è preclusa l’azione di disconoscimento di paternità.
Con la sentenza citata (n. 162 del 2014) la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa in caso di sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile (come nel caso di specie), ma ha ribadito la validità e conformità costituzionale della disciplina del consenso anche per detta ipotesi, sostanzialmente parificando la disciplina della fecondazione assistita.
Ne discende che anche per la fecondazione eterologa rimane fermo il limite temporale, fissato dall’art. 6 cit., quale termine ultimo per la revoca del consenso, e un’interpretazione diversa si porrebbe in contrato con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto rispondente alla tutela del nato la mancata attribuzione dell’azione di disconoscimento della paternità al marito, che ha prestato il consenso alla fecondazione eterologa.
Nel caso in esame era accaduto che dopo l’inziale consenso espresso da entrambi i coniugi, in sede di stipula del contratto con la struttura sanitaria per l’inseminazione eterologa, l’uomo aveva cambiato idea revocando il proprio consenso.
Ma alla data in cui quest’ultimo comunicava il suo nuovo convincimento, il trattamento embrionale era stato già avviato e il giorno successivo l’ovulo fecondato fu impiantato nell’utero della moglie.
E allora, non essendovi altra prova in ordine al fatto che la revoca del consenso fosse intervenuta prima della preparazione dell’embrione o della fecondazione dell’ovulo, destinato all’impianto, la domanda di disconoscimento della paternità non poteva che essere respinta.
L’efficacia della sentenza di disconoscimento nel processo penale
A tale statuizione – affermano i giudici della Corte – deve essere inevitabilmente riconosciuta influenza nel processo penale, in quanto esclude che sia stata falsamente dichiarata nell’atto di nascita la paternità del coniuge della imputata, riconosciuto padre di diritto del nato, sebbene pacificamente non ne sia il padre biologico.
A tale conclusione era già pervenuto il Tribunale, in veste di giudice penale di primo grado, ritenendo che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale citata con efficacia invalidante ex tunc del divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa, la qualità di genitore prescinde dalla diretta discendenza e dal rapporto biologico, in quanto il nato da fecondazione eterologa acquisisce, ai sensi della L. n. 40 del 2004, art. 8, lo status di figlio, nato durante il matrimonio: pertanto, la dichiarazione della ricorrente della paternità del minore non integra un’alterazione di stato né una falsa attestazione in atti dello stato civile, essendo egli il genitore del figlio nato durante il matrimonio da indicare nell’atto e nella dichiarazione di nascita.
La sentenza impugnata è stata perciò, annullata con vittoria della madre del bambino, assolta dal reato a lei ascritto.
La redazione giuridica
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