Quando una persona scivola nell’androne condominiale, non sempre il custode o il Condominio sono automaticamente responsabili. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per ottenere il risarcimento, è indispensabile provare sia la presenza di una situazione di pericolo collegata alla cosa in custodia, sia il nesso causale con l’evento. Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che la caduta di un’anziana residente non fosse dipesa dal pavimento bagnato, ma da circostanze imputabili alla stessa vittima, escludendo così la responsabilità del Condominio (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 novembre 2025, n. 30171).
La vicenda giudiziaria
Una donna di 82 anni scivola nell’androne del palazzo dove abita a causa della presenza di acqua sul pavimento e fa causa al condominio. Il Tribunale ritiene la domanda della vittima fondata e condanna il Condominio convenuto al risarcimento del danno, quantificato nella somma di Euro 28.577,00, oltre interessi legali, e Generali Italia s.p.a. a tenere indenne il Condominio dal pagamento delle somme dovute all’attrice.
L’assicurazione propone appello e la Corte di Napoli accoglie il gravame. Viene quindi impugnata la decisione della Corte d’appello di Napoli, che – accogliendo il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3140/16 del 13 dicembre 2016 – ha rigettato la domanda proposta contro il Condominio sito in Pompei,
In sintesi, la Corte ha rilevato che la vittima, dell’età di 82 anni ed afflitta da osteoporosi con invalidità al 100 %, non aveva fornito adeguata dimostrazione di avere adottato la normale diligenza nel percorrere l’androne del palazzo che ben conosceva, dato che all’epoca dimorava in quell’immobile. Ha inoltre accertato che dalla prova testimoniale espletata nel primo grado, non si ricavava alcuna certezza della presenza sul pavimento di acqua in quantità tale da determinare la caduta della donna.
Sulla base di tali ragioni, i Giudici d’appello hanno reputato che la vittima, nel percorrere l’androne condominiale, fosse caduta per sua esclusiva negligenza o comunque per motivi legati all’età e alla patologia di cui soffriva, tenuto anche conto dei luoghi in cui si era verificato l’evento, ben conosciuti alla danneggiata, e della presenza di poche goccioline d’acqua, ben visibili ed evitabili.
L’intervento della Cassazione
Viene denunziato che la Corte d’appello ha dichiarato la contumacia della figlia della vittima, che si era invece regolarmente costituita nel giudizio di appello, ed ha omesso di pronunciarsi sulle sue domande, eccezioni e deduzioni.
Sebbene nell’ordinanza dell’11 luglio 2017 la Corte di appello dava atto della costituzione in giudizio della congiunta, ne aveva poi dichiarato in sentenza la contumacia, con conseguente grave pregiudizio al diritto di difesa, dal momento che erano rimaste non esaminate le deduzioni difensive dalla stessa esposte.
Quanto criticato è inammissibile. In sostanza, il tenore del motivo evidenzia che la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, per effetto dell’erronea dichiarazione di contumacia, abbia mancato di considerare elementi fattuali di segno contrario a quelli dedotti dalla assicurazione, quali la presunta invalidità della danneggiata e la ritenuta conoscenza dei luoghi di causa, ed abbia anche mal valutato le risultanze della prova testimoniale assunta.
È chiaro che la parte ricorrente “pretende” di argomentare dinanzi alla S.C. di un vizio soltanto come conseguenza dell’erronea dichiarazione di contumacia. Ma allora è evidente che non può dolersi della conseguenza senza dolersi preliminarmente dell’erroneità della dichiarazione di contumacia e, dunque, senza fare oggetto di censura tale erroneità. Ne segue che la vera sostanza del motivo è quella di censurare proprio l’erronea dichiarazione di contumacia, in quanto determinativa di quella conseguenza.
Senonché, detta erronea dichiarazione di contumacia, effettuata nel presupposto della mancata costituzione della de cuius, risulta frutto di un manifesto errore revocatorio ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., perché basata sull’inesistenza di un fatto processuale, la costituzione, che invece si assume esistente in atti.
Donna scivola nell’androne: è caso fortuito
Venendo ora, al cd. fortuito incidentale di cui alla decisione di secondo grado, sostiene la ricorrente che la decisione gravata ha ritenuto interrotta la responsabilità del Condominio considerando la condotta tenuta dalla danneggiata. Una completa ricostruzione dei fatti, avrebbe consentito di rilevare che il comportamento della vittima, che godeva di un normale stato di salute, era stato diligente e non aveva avuto incidenza alcuna sull’evento dannoso.
Anche questa critica viene respinta. La S.C. ribadisce di avere ben spiegato che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode “la prova (liberatoria) della sussistenza del caso fortuito, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
L’orientamento ribadito dalle Sezioni Unite
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma anche dalle Sezioni Unite che hanno ribadito “La responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode“.
Tutto ciò è stato confermato dalla giurisprudenza successiva. Ergo la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41 c.p., come causa esclusiva di tale evento (Tra le numerose: Cass., n. 26142/2023; Cass., n. 18518/2024).
Scivola nell’androne, escluso il nesso di causalità
Può allora ritenersi come confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa”, mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.
La decisione qui in esame è coerente con i suddetti principi, in quanto la Corte di appello, da un lato, ha escluso il nesso di causalità, rilevando che la prova testimoniale assunta non faceva emergere con certezza la prova della presenza sul pavimento di quantità di acqua tale da determinare la caduta, e, dall’altro, ha espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento, osservando che ove la condotta tenuta dalla vittima, mentre percorreva l’androne in pieno giorno in una condizione di normale luminosità naturale e di piena visibilità, fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgere le poche goccioline d’acqua presenti e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio, così evitando la caduta.
In definitiva, il ricorso è rigettato.
Avv. Emanuela Foligno





