Incidente mortale a causa di una buca, responsabilità da custodia e onere probatorio

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Il motociclista cade a causa di una buca e muore. La Corte di Cassazione chiarisce che spetta al custode della strada dimostrare il caso fortuito, mentre il danneggiato deve solo provare il nesso tra il danno e la cosa in custodia, non ha come onere probatorio anche quello di dover dimostrare l’assenza della propria colpa (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 8 luglio 2024, n. 18518).

Il caso

La vittima, mentre percorreva una strada cittadina a bordo del suo motociclo, finiva con la ruota anteriore in una depressione del manto stradale di circa otto centimetri di profondità, perdendo così il controllo del mezzo e impattando con il fianco destro della moto contro un palo della pubblica illuminazione, perdendo la vita in conseguenza dell’urto.

Riferiscono i congiunti di avere adito l’autorità giudiziaria civile, dopo che in sede penale – nella quale essi si erano costituiti parte civile – era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere, dal GUP nei confronti di due funzionari comunali addetti alla manutenzione della rete stradale, rinviati a giudizio per il reato di omicidio colposo.

Il Tribunale, previa CTU cinematica, rigetta la domanda rilevando che la condotta imprudente del danneggiato -non rispettosa del limite di velocità e delle condizioni metereologiche -, non facendo neppure uso di un casco conforme alla normativa di sicurezza, avendone indossato uno c.d. “a scodella” – il che aveva avuto una incidenza causale esclusiva nella produzione dell’evento, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La Corte di Appello conferma in toto la decisione.

L’intervento della Cassazione

La vicenda approda in Cassazione dove i familiari del motociclista sostengono la errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e richiamano le risultanze sia della duplice consulenza espletata tanto in sede penale che civile, evidenziando che le stesse confermerebbero come il dislivello esistente sulla sede stradale “abbia avuto la funzione di trampolino di lancio per lo scooter che successivamente è andato ad impattare contro il palo con la conseguente caduta del conducente del motoveicolo”.

Infine, censurano la sentenza impugnata dove ritiene raggiunta “la prova dell’interruzione del nesso causale in quanto il fatto è derivato da un lato dall’eccezionalità della situazione meteorologica, e dall’altro dalla mancata prova del rispetto delle regole relative alla circolazione stradale da parte del conducente il motorino, il quale a fronte delle condizioni di luogo, strada percorsa di notte e con forte vento, non ha fornito alcun elemento idoneo a provare la condotta di guida diligente e prudente”.

Le censure colgono nel segno

Il requisito legale “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre “al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Conseguentemente, i presupposti per la responsabilità da custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi devono essere provati dal danneggiato. È il custode che, per liberarsi dalla responsabilità, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

Alla luce di quanto sopra, ormai del tutto pacifico e granitico, erra gravemente la Corte di Appello laddove addebita, a chi ha agito a norma dell’art. 2051 c.c., un onere probatorio gravante, invece, sul custode, affermando che parte attrice, “a fronte delle condizioni di luogo, strada percorsa di notte e con forte vento, non ha fornito alcun elemento idoneo a provare la condotta di guida diligente e prudente”. Questa affermazione è errata.

Onere probatorio: non è la vittima che deve provare la propria assenza di colpa

Non è la vittima che deve provare la “diligenza e prudenza” (ovverosia la propria assenza di colpa) nel relazionarsi con la “res” oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie.

La Corte territoriale ha dato rilievo alla presenza di “forte vento”, non per concedergli idoneità ad interrompere il nesso tra “res” custodita ed evento dannoso, appunto quale caso fortuito, ma sempre (e solo) quale elemento in base al quale apprezzare il contegno della vittima del sinistro e, dunque, per ribadire come, anche alla luce di tale dato, fosse mancata la dimostrazione di una condotta di guida conforme alla condizione del luogo del sinistro, nell’occasione della sua verificazione.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per la decisione sul merito in applicazione del seguente principio di diritto:

“in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere probatorio soltanto della derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”.

Avv . Emanuela Foligno

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