Arrivano le prime indicazioni necessarie all’applicazione del decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN”

Il tavolo congiunto tra Fnomceo e Regioni ha dato i suoi primi frutti: nella Circolare del Ministero della Salute, sono contenuti chiarimenti e indicazioni operative per la gestione della fase sperimentale di applicazione del decreto appropriatezza disposta “alla luce delle criticità emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni, e in particolare al mancato adeguamento dei sistemi informatici di supporto alla prescrizione” e “caratterizzata dal monitoraggio e dalla raccolta dei dati sulle difficoltà di prescrizione delle prestazioni”.

Nel testo è stato confermato il no alle sanzioni per i medici, l’assenza di limitazioni prescrittive per i pazienti oncologici, cronici o invalidi, e sono state precisate le modalità operative con le quali applicare il decreto, in attesa che vengano ultimati i sistemi informatici di supporto.

Intanto, dunque, mentre viene ultimato l’adeguamento dei sistemi informatici di supporto, i medici continueranno ad attenersi alle disposizioni previste dal decreto seguendo le seguenti indicazioni operative.

Per i medici prescrittori
– Nella prescrizione deve essere riportato il quesito diagnostico, che tenga conto dei contenuti del decreto nell’ambito della buona pratica clinica, senza obbligo di annotare il codice di nota di fianco alla prestazione o al quesito diagnostico.

– Nel caso in cui sia necessario prescrivere diversi esami di laboratorio, con indicazioni differenti, è sufficiente riportare sulla medesima ricetta il quesito diagnostico principale relativo alla prescrizione.

– Durante la fase di sperimentazione i medici non possono applicare le condizioni di appropriatezza quando le prestazioni debbano essere erogate a pazienti oncologici, cronici o invalidi.

Per i medici specialisti
– Quando è necessaria la prescrizione del medico specialista egli deve procedere a farla sul ricettario del Ssn; anche in questo caso deve essere riportato il quesito diagnostico in ottemperanza al decreto e senza obbligo di annotare il codice nota.

– Le Regioni sono invitate a dotare gli odontoiatri dipendenti, convenzionati o accreditati per le branche a visita, nonché i medici specialisti, del ricettario del Ssn per la prescrizione delle prestazioni inserite nel decreto. Se l’odontoiatra e il medico specialista non sono abilitati alla prescrizione diretta, prescriveranno la prestazione su ricetta bianca, inserendo i propri identificativi e motivandola con riferimento alle condizioni di erogabilità. La prestazione in questo modo potrà essere trascritta dal medico di famiglia e dal pediatra sulla ricetta del Ssn. Niente ricettario del Ssn per i medici specialisti operanti in regime libero professionale, anche in intramoenia.

Prestazioni: chiarimenti su sospetto oncologico e indicazioni su odontoiatria
– Il medico potrà prescrivere la prestazione sia in presenza di un sospetto e sia quando la patologia (es. rischio cardiovascolare, epatopatia) è già accertata e il suo andamento dev’essere monitorato. L’indicazione chiarisce i casi in cui la condizione di erogabilità o l’indicazione di appropriatezza di una prestazione era costituita da una ‘sospetta patologia’ o un possibile rischio.

– In merito alla definizione di ‘sospetto oncologico’ riferito alle prestazioni di radiologia diagnostica, non esauriscono l’insieme degli elementi clinico-anamnestici e l’esito di eventuali indagini che il medico potrà opportunamente valutare.

– Prestazioni odontoiatriche. Le indicazioni specificano che nel concetto di ‘vulnerabilità sanitaria’ rientrano tutte le malattie e le condizioni cliniche che potrebbero risultare aggravate o pregiudicate da patologie odontoiatriche concomitanti. Nello specifico si intendono inclusi nel concetto di ‘vulnerabilità sanitaria’ ad esempio i pazienti con diabete, patologie cardiovascolari, cerebrovascolari, infiammatorie cronice, nonché pazienti con stati di immunodeficienza e in gravidanza.

Chiarimenti riferiti a specifiche prestazioni: colesterolo, risonanza del rachide, radiologia, indagini allergologiche
– Alla prestazione ’90.14.1 Colesterolo Hdl’ (nota 55) con l’espressione ‘in assenza di valori elevati’, si intende ‘in assenza di valori al di sotto della norma’.

– La condivisione di erogabilità per l’esecuzione della prestazione ’90.43.5 Urato’ (nota 76 lett. B) ‘Monitoraggio delle terapie citotossiche nella patologia gottosa’ deve essere suddivisa in due distinte condizioni: ‘B) Monitoraggio delle terapie citotossiche’ e ‘C) Patologia gottosa’.

– La condizione di erogabilità della risonanza magnetica del rachide (nota 37) si intende estesa ai casi in cui, anche senza dolore, sia presente una sintomatologia neurologica da compressione radicolare.

– Nella radiologia diagnostica (note 31, 33, 35, 39), per ‘patologia traumatica acuta’ si intende ‘ patologia traumatica’, tenuto conto che la valutazione viene spesso rilevata a distanza dall’evento.

-Per la risonanza muscolo scheletrica (nota 39) senza mezzo di contrasto, la decisione di procedere all’indagine ecografica preliminare va ricondotta alla valutazione clinica del medico.

– Per quanto concerne le indagini allergologiche, nella attuale fase sperimentale, indagini di base, costituite da non più di 12 IgE specifiche per allergeni, possono essere prescritte direttamente dal medico di medicina generale o dal pediatra ferma restando la possibilità per i medesimi professionisti di eseguire direttamente tali indagini cutanee.

Per approfondire:

Scarica il PDF: “Appropriatezza prescrittiva: prime indicazioni necessarie”

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