Costretto alla misura degli arresti domiciliari, decide arbitrariamente e senza versare in una situazione di pericolo, di recarsi in Ospedale a rimuovere i punti di sutura, in un giorno diverso da quello per cui era stato autorizzato: la Cassazione conferma la condanna per evasione

La vicenda

Il Tribunale di Castrovillari aveva pronunciato, all’esito di giudizio abbreviato, sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di evasione dagli arresti domiciliari.

Secondo l’accusa, quest’ultimo si sarebbe recato al locale nosocomio per la rimozione di punti di sutura, allontanandosi dal domicilio senza aver previamente notiziato i carabinieri ed ottenuto la necessaria autorizzazione.

La sentenza, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, è stata impugnata con ricorso per Cassazione.

Il ricorrente lamentava la violazione di legge, in relazione all’articolo 131-bis cod. pen., e il vizio di motivazione per non aver dichiarato la non punibilità del fatto, essendo state erroneamente valorizzate la recidiva e la (insussistente) abitualità del comportamento. Di qui, la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Ma i giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione (n. 21741/2019) hanno rigettato il ricorso perché inammissibile.

Ed invero, condivisibilmente, la corte territoriale era giunta alla conclusione che la condotta tenuta dall’imputato non potesse considerarsi di particolare tenuità e che, dunque, egli non potesse beneficiare dalla causa di esclusione della punibilità invocata.

È noto come l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita”, hanno affermato i giudici della Suprema Corte (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017).

Per l’applicazione dell’istituto, il giudice deve verificare – sulla base dei due «indici-requisiti» della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell’articolo 133 cod. pen. – se sussista l’«indice-criterio» della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Ma, come osservato dalle Sezioni Unite, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. A tal fine è richiesta una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016).

Più in generale, è stato affermato che “la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, ma è sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, si da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011).

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, la Corte d’appello aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocata causa di non punibilità, alla luce anche dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e della revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali per inosservanza delle prescrizioni.

Per tutti questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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