Assegno di mantenimento al coniuge che percepisce redditi non regolari

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I presupposti relativi al riconoscimento dell’assegno di mantenimento sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi all’assegno di divorzio, essendo ancora persistente l’obbligo di assistenza

La vicenda

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Catania, l’attrice chiedeva la pronuncia della separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest’ultimo, l’affidamento della figlia minore, l’assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un assegno per il mantenimento suo e di quest’ultima pari a 3.000,00 euro mensili.

Si costituiva in giudizio, il convenuto associandosi alla richiesta di separazione da addebitare, però, alla moglie; contestava tutte quante le ulteriori domande avanzate e chiedeva che l’assegno di mantenimento a suo carico in favore della figlia fosse di 450,00 euro mensili.

Il Tribunale di Catania (sentenza n. 3623/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

“La separazione di fatto tra i coniugi, l’insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del giudizio”, erano prova sufficiente della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Mancavano, tuttavia, gli elementi necessari a porre a carico di ciascuno dei coniugi la responsabilità della separazione.

Per consolidata giurisprudenza la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quanto sia sa ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto effettivo.

In altre parole, deve sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione. Ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, bisogna infatti, dare la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Quando invece, manchi tale prova, – come nel caso in esame – legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.

Nella specie, risultavano sfornite di prove tutte le circostanze allegate dalle parti; le foto presenti sui social network ritraenti la moglie abbracciata o insieme ad altri, non sono state ritenute, da sole, sufficienti a giustificare una relazione extraconiugale idonea a determinare la cessazione della convivenza coniugale.

L’assegno di mantenimento

Quanto al mantenimento, il Tribunale ha disposto a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere un assegno in favore della figlia, appena maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, di 500,00 euro mensili, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie.

Parimenti, è stata accolta la domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale risultava al momento disoccupata, essendosi i testi limitati a dichiarare di averla vista, occasionalmente e in passato, svolgere attività di personal trainer in una palestra; circostanza quest’ultima che ha impedito il giudice siciliano a ritenere che la stessa percepisse redditi stabili e regolari.

Del resto, è stato aggiunto, “i presupposti relativi al riconoscimento dell’assegno di mantenimento sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi all’assegno di divorzio, essendo ancora persistente l’obbligo di assistenza”.

In una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione (n. 12196/2017) ha chiarito che , “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 cc., l’assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”.

Per tali motivi, tenuto conto della durata del matrimonio e del tenore di vita condotto e della evidente sproporzione tra e rispettive capacità reddituali e lavorative, è stato fissato un assegno di 500,00 euro mensili.

La redazione giuridica

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