In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi

La vicenda

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione contro il Ministero della salute, avverso la decisione emessa dalla corte d’appello di Roma con la quale era stata rigettata la loro domanda di risarcimento danni da emotrasfusioni riportati dalla loro madre, a seguito di una trasfusione avvenuta del 1965.

La corte d’appello aveva ritenuto che non potesse ritenersi responsabile del contagio il Ministero, giacchè esso si era verificato in epoca anteriore agli anni ’70, quando le conoscenze scientifiche non erano di tale univocità da integrare una prova sufficiente della responsabilità dello stesso, rispetto alle emotrasfusioni.

A sostegno della propria decisione, la corte d’appello aveva menzionato un precedente di legittimità (Cass. n. 823/2015) che aveva espressamente escluso la responsabilità del Ministero per i danni da emotrasfusioni in cui il contagio da HCV e HBV si fosse verificato prima del 1978, in quanto solo in quella data è intervenuta l’approvazione del test di identificazione da parte della Organizzazione mondiale della sanità.

La pronuncia della Cassazione

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 24163/2019) ha accolto il ricorso dei familiari della donna, perché fondato.

Invero le Sezioni Unite del 2008 (sentenza n. 581/2008) hanno sottolineato che il rischio di contagio è “un rischio tanto antico quanto la necessità delle trasfusioni”, perciò il Ministero della salute non poteva ritenersi esente, anche prima del 1978, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse immune da virus e che i donatori non presentassero alterazioni alle transaminasi.

A tale attività di vigilanza e controllo nell’interesse pubblico il Ministero della salute è, infatti, tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali, risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296/1958, art. 1 attribuiva al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovraintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stati e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.

Il principio di diritto

Per tali motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ’60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) del virus, che dalla stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento di obblighi posti da normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi”.

Avv. Sabrina Caporale

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