La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste tutte le volte in cui la determinazione criminosa possa considerarsi, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento
La vicenda
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli a carico dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di tentato omicidio, ai sensi dell’art. 56 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 1, e art. 575 c.p.
L’uomo era accusato di aver lanciato con forza verso la persona offesa, un bidet dal balcone dell’appartamento in cui si trovava. Tanto era accaduto per futili motivi e senza aver subito alcuna aggressione alla sua persona, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti in occasione del litigio e di quelle rese dalla compagna della persona offesa.
La vittima dopo esser stata colpita, si accasciava a terra, perdendo molto sangue.
Per l’accusa, l’imputato non era riuscito nell’intento omicida per cause indipendenti dalla sua volontà, atteso che i Carabinieri presenti avevano subito fatto soccorrere la vittima dai sanitari del “118”.
Per la Prima Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 39347/209) la decisione della corte d’appello era coerente e immune da vizi.
Correttamente i giudici di merito avevano escluso l’invocata riqualificazione nel delitto di lesioni personali alla luce delle descritte modalità della condotta, della micidialità del mezzo e della zona del corpo attinta, e posto che la sussistenza del delitto di tentato omicidio esclude l’ipotesi minore di lesioni aggravate.
Anche sulla legittima difesa putativa i giudici di merito avevano svolto un ineccepibile valutazione fondata sul fatto che il bidet era stato lanciato dall’imputato dall’interno dell’appartamento in cui si trovava, contro le persone che si erano raccolte sotto l’abitazione ed alla presenza dei Carabinieri che erano sopraggiunti; sicché la Corte territoriale, in modo plausibile, aveva ritenuto insussistente l’elemento della costrizione dalla necessità di difesa, la proporzione tra azione e reazione di cui all’art. 52 c.p. e la legittima difesa putativa, stante la mancata prova di un’erronea rappresentazione di circostanze fattuali inerenti la scriminante.
Infondata è stata ritenuta anche la censura sulla ritenuta circostanza aggravante dei futili motivi e sull’inesistenza della circostanza attenuante della provocazione, ai sensi dell’art. 577 c.p., comma 1, n. 4) e art. 61 c.p., comma 1, n. 1). Al riguardo, la Corte territoriale aveva svolto un attento e circostanziato esame del progressivo sviluppo della lite e delle specifiche motivazioni che avevano spinto l’imputato all’azione, che ben avrebbe potuto cagionare la morte della vittima colpita al capo dall’oggetto pesante.
Ed invero, non vi era alcuna proporzione tra le ragioni che avevano determinato l’alterco tra l’imputato e la parte offesa e la condotta realizzante l’evento delittuoso.
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste, infatti, tutte le volte in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di lieve entità, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente sproporzionato e insufficiente a motivare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014).
Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato e confermata, in via definitiva, la sentenza di condanna.
La redazione giuridica
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