Ci sono dei particolari requisiti che consentirebbero di poter versare l’assegno di mantenimento al proprio figlio maggiorenne
Esiste la possibilità di versare l’ assegno di mantenimento al figlio maggiorenne? E, se sì, vi sono dei requisiti particolari?
Il coniuge che è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne può versarlo direttamente a lui, ma solo in presenza di alcuni requisiti.
Il primo di questi, è che il figlio abbia raggiunto la maggiore età. Per quel che concerne, invece, i figli maggiorenni disabili, vista la loro posizione di debolezza, il Legislatore prevede che l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne venga versato direttamente all’altro genitore con il quale convive.
Tuttavia, non esiste ancora la possibilità di versamento diretto al figlio maggiorenne, poiché non prevista dalla legge. Occorre infatti che sia il figlio a chiedere al Giudice di disporre il versamento diretto dell’assegno a sé stesso.
Infatti, il genitore obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non può – di sua iniziativa e al compimento della maggiore età del figlio – versare direttamente l’assegno di mantenimento a quest’ultimo, piuttosto che all’altro genitore.
Quando, invece, viene meno l’obbligo del genitore a versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne?
Questo viene a cessare nel momento in cui il figlio raggiunge un’autosufficienza economica. Per i giudici, l’indipendenza economica del figlio si considera raggiunta in presenza di “un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto sia economico che sociale di riferimento, nonché adeguata alle sue attitudini ed alle sue aspirazioni” .
E che succede se il figlio perde il lavoro? In questo caso, il genitore non è tenuto a versare l’assegno di mantenimento al figlio, in quanto la perdita dell’attività lavorativa non fa tornare in auge l’obbligo di mantenimento i cui presupposti vengono meno in tale circostanza.
Resta invece fermo l’obbligo alimentare in presenza dei presupposti di legge, vale a dire: stato di bisogno dell’alimentando, incapacità di provvedere al proprio sostentamento, capacità economica dell’obbligato e vincolo relazionale.
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