Una sentenza della Cassazione si è espressa sull’installazione della antenna televisiva sul lastrico solare specificandone regole e limiti

Come ci si deve comportare qualora si decidesse di installare una antenna televisiva sul lastrico solare di un altro condominio? Si può fare? E quali sono le regole?
Una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 16865 del 7 luglio 2017, si è occupata proprio della questione, sostenendo che il condomino ha il diritto di installare l’antenna televisiva sul lastrico solare di proprietà esclusiva di un altro condomino, ma solo se dimostra l’impossibilità di installare l’antenna stessa su beni di proprietà personale o condominiale.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, una condomina aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino per ottenere la conferma del provvedimento con cui il Tribunale aveva ordinato a quest’ultimo di consentirgli l’accesso al lastrico solare di copertura del condominio – di proprietà esclusiva del condomino stesso – “per riparare la propria antenna condominiale ivi installata”.
Il Tribunale, però, aveva deciso di rigettare la domanda e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello.
Quest’ultima, aveva infatti ritenuto che il diritto del condomino di installare e mantenere la antenna televisiva sul lastrico di proprietà del condomino era direttamente condizionato dalla dimostrazione, non fornita, “dell’impossibilità di effettuare siffatta installazione su beni propri o di proprietà condominiale”.
Ritenendo la decisione ingiusta, la condomina ha deciso di ricorrere in Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo la condomina, il diritto di accedere al lastrico solare per installare e mantenere l’antenna televisiva trovava fondamento sul “diritto all’informazione”, di cui all’art. 21 della Costituzione.
La ricorrente ha poi evidenziato che l’antenna televisiva sul lastrico solare si trovava sull’edificio condominiale da circa vent’anni, non danneggiando in alcun modo il lastrico stesso.
Pertanto, secondo la ricorrente, il rifiuto del condomino di consentire l’accesso al lastrico era del tutto immotivato e costituiva una violazione palese dell’art. 843 del c.c., poiché il condomino ha il diritto di provvedere alla manutenzione della propria antenna.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso della condomina, ritenendolo infondato.
Questo perché i giudici hanno ritenuto che le conclusioni della Corte d’appello fossero corrette, avendo essa rilevato che il diritto di installare l’antenna televisiva trova un limite nel “divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile, ove l’istante abbia la possibilità di collocare un’antenna in una parte dell’immobile di proprietà personale o condominiale”.
Ne consegue che “il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive (…) è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato”, in quanto “il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna”.
Nel caso di specie, la Cassazione ha osservato che il condomino convenuto in giudizio aveva evidenziato che l’antenna della condomina era stata installata abusivamente e la condomina stessa si era, altresì, rifiutata di partecipare alle spese di riparazione.
Dinanzi alle contestazioni mosse dal condomino convenuto, la condomina non aveva inoltre dimostrato né che il condomino avesse acconsentito all’installazione, né che l’installazione sull’immobile del convenuto fosse l’unico modo per usufruire del servizio radio-televisivo.
Pertanto, la sentenza della Corte d’appello doveva ritenersi del tutto adeguata sul punto.
 
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