Non può trovare accoglimento la richiesta di assegno divorzile, inoltre, se la parte non prova che la disparità economica rispetto all’altro coniuge è dovuta all’assunzione di un ruolo trainante all’interno della famiglia

La vicenda

L’intrinseca relatività dei criteri della “adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive”, elementi fondanti il riconoscimento dell’assegno divorzile al coniuge richiedente, ha indotto la giurisprudenza ad affermare che essi presuppongano una valutazione concreta ed effettiva della fattispecie fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti. All’esito di tale preliminare e doveroso accertamento può già venire in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell’assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.

Ma la realtà è solitamente assai più complessa, in quanto possono riscontrarsi situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Spetterà in tal caso, al giudice verificare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. In quest’ottica assumerà un ruolo decisivo la valutazione della durata del vincolo, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato di lavoro.

L’inadeguatezza dei mezzi e il diritto all’assegno divorzile

Ne deriva che l’adeguatezza dei mezzi dovrà essere valutata non solo in relazione allo loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.

Si capisce bene come, in questo senso, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, il Tribunale partenopeo ha respinto la richiesta di assegno divorzile all’ex coniuge richiedente.  

Ed invero, dalle deduzioni di entrambe le parti e dalle risultanze istruttorie, era emerso (in modo pacifico) che quest’ultima, all’epoca cinquantatreenne, fosse iscritta alla facoltà di medicina e chirurgia (al 24° anno fuori corso), non aveva mai lavorato, né aveva mai cercato lavoro, non essendo nemmeno iscritta al Collocamento provinciale; ed inoltre, non aveva altre fonti di reddito ad eccezione dell’assegno di mantenimento corrispostole dal marito.

Era altrettanto pacifico che nel 2003, quando i due si sposarono, la donna era studentessa all’11° anno fuori corso, mentre il coniuge era già un professionista affermato e con numerose proprietà immobiliari, e che dopo il matrimonio ella aveva accantonato i propri studi, in accordo col marito, per dedicarsi alla costruzione di una famiglia, sottoponendosi a numerosi interventi di procreazione assistita, fino alla nascita del figlio, nel 2009.

La decisione

Nel corso del giudizio, la donna non aveva mai dedotto di aver ripreso gli studi e di aver fatto ulteriori esami, o di aver cercato un inserimento nel mondo del lavoro. Era emerso che dalla pronuncia presidenziale di separazione, considerato anche che il figlio di ormai dieci anni di età non necessitava più della sua presenza continua, era rimasta inerte, senza alcun impegno nella conclusione degli studi universitari né alla ricerca di un lavoro, pur godendo di un assegno consistente che le avrebbe consentito di far fronte alle esigenze quotidiane.

Dunque, considerato che la durata del matrimonio era stata di circa 8 anni e che la richiedente non avesse collaborato alla formazione del patrimonio familiare (anche e maggiormente con la propria attività lavorativa familiare, permettendo così al marito di impiegare il proprio impegno nell’attività lavorativa), né avesse rinunciato alle proprie aspirazioni studentesche o lavorative, l’adito tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti della “perdurante disparità tra le due posizioni reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia”.

Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile è stata respinta (Tribunale di Napoli, n. 6861/2019).

La redazione giuridica

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