Il fatto che l’ex coniuge percepisca un’indennità di accompagnamento per invalidità non rappresenta circostanza idonea per il coniuge onerato, al fine di ottenere la riduzione dell’assegno di divorzio
Il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
Un ex coniuge aveva agito in giudizio, con ricorso ex art. 9 della L. n. 898/1970 al fine di ottenere la revisione delle condizioni di divorzio, fissate in sentenza dal 1986 e poi modificate con un decreto del 2002, che contemplavano l’obbligo per lo stesso di corrispondere all’ex moglie (soggetta ad amministrazione di sostegno) un assegno mensile di 769,97 euro.
L’azione era stata proposta a seguito dell’asserito peggioramento della propria condizione economica (a seguito di pensionamento) e del miglioramento di quella della beneficiaria dell’assegno; ma sia in primo grado che in appello il ricorso era stato rigettato.
In particolare i giudici della Corte d’Appello avevano ritenuto da un lato, indimostrato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, essendosi quest’ultimo limitato ad allegare, senza documentare, di aver consumato tutto il proprio patrimonio mobiliare e, dall’altro, che le condizioni di salute dell’ex coniuge fossero peggiorate (stante l’invalidità ormai giunta al 100%), in difetto di prova di miglioramento delle proprie condizioni economiche.
La pronuncia della Cassazione
Contro tale decreto, l’originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazione; ma il ricorso non è stato accolto in quanto inammissibile essendosi limitato ad una implicita e generica richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, che avevano deciso sulla base di un quadro probatorio ritenuto inequivocabile: le condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno non erano affatto migliorate, alla luce di quanto dichiarato dall’amministratore di sostegno (in particolare, in merito al fatto che l’amministrata, oltre all’assegno divorzile, percepisse solo un ‘indennità di accompagnamento di 490 euro mensili); né il ricorrente aveva contestato tale circostanza provando che ciò non corrispondesse al vero.
Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità (Corte di Cassazione, n. 6518/2019).
La redazione giuridica
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