Non può essere negata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità a colui che si sia posto alla guida in stato di ebbrezza e abbia provocato un incidente, se tale circostanza non è indicata nel capo di imputazione

La vicenda

La Corte d’Appello di Roma, nel confermare la pronuncia di condanna a carico dell’imputato per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 gr per litro e per aver guidato senza aver conseguito la patente di guida (riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda), aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ravvisando la preclusione costituita dall’avere il condannato provocato un incidente.

Contro tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’art. 186, commi 2 bis e 9 bis, del codice della strada e la manifesta illogicità della motivazione, non essendogli stata contestata la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, di talché non aveva potuto difendersi in relazione a tale circostanza ravvisata dal giudice di secondo grado e ritenuta ostativa alla sostituzione della pena detentiva inflittagli.

Il ricorso è stato accolto (Corte di Cassazione, sentenza n. 3156/2020).

La richiesta della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità era stata già respinta dal giudice di primo grado, in ragione della mancata allegazione della dichiarazione di disponibilità di un ente o di una associazione, pur ritenendo tale richiesta ammissibile, e poi era stata confermata in appello, a causa della presenza ostativa dell’avere l’imputato provocato un incidente stradale.

Come noto, l’art. 186 comma 9 bis codice della strada, consente la sostituzione della pena detentiva e della pena pecuniaria inflitte per il reato di guida in stato di ebbrezza qualora non ricorrano i casi di cui al comma 2 bis della medesima disposizione, e cioè l’avere il conducente in stato di ebbrezza provocato un incidente stradale.

La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità

Non occorre dunque, come sostenuto dal ricorrente, che sia contestata la circostanza aggravante prevista per tale evenienza (che prevede che in tale ipotesi le pene siano raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni), non essendo ciò richiesto dalla norma che disciplina la sostituibilità delle pene inflitte per il rato di guida in stato di ebbrezza, essendo sufficiente che si sia al di fuori del caso dell’avere l’agente provocato un incidente stradale.

Nel caso in esame, tuttavia, l’avere l’imputato provocato un incidente stradale non era stato indicato nella descrizione del fatto contestato contenuta nell’imputazione e tale evenienza non era ricavabile neppure dal richiamo agli atti di indagine compiuto dalla corte d’appello.

Nemmeno la descrizione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado consentiva di ritenere accertato che l’imputato avesse provocato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza.

Per queste ragioni il Supremo Collegio ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza impugnata sulla esistenza della causa ostativa alla sostituzione della pena detentiva rilevata dalla corte d’appello, “non essendo state adeguatamente illustrate né la verificazione di un incidente stradale, costituito, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, da qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; né il fatto che questo sia stato provocato dall’imputato, con la conseguente necessità di un nuovo esame sul punto, onde verificare la effettiva sussistenza della preclusione rilevata dalla Corte d’Appello”.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice di merito, per un nuovo esame in ordine alla esistenza dei presupposti per poter disporre la richiesta sostituzione delle pene inflitte all’imputato.

La redazione giuridica

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