Era stato assunto da a tempo part time, ma da sempre aveva svolto turni di lavoro a tempo pieno, con l’obbligo di reperibilità costante e con una programmazione stabile

Il dipendente aveva perciò presentato ricorso davanti al Tribunale di Bologna affinché venisse riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
E in primo grado, la sua istanza fu accolta. Il giudice bolognese, aveva rilevato la nullità delle clausole temporali apposte ai diversi contratti stipulati tra le parti, con riferimento sia al tempo parziale che al termine apposto ai medesimi, condannando, perciò, il datore di lavoro alla ricostruzione del rapporto come richiesto dal lavoratore.
Ma in appello la decisione fu riformata.
Ed invero la corte territoriale aveva ritenuto che le predette clausole inserite nei contatti di lavoro non fossero nulle ma semmai illegittime. Perciò i contratti di lavoro non potevano essere considerati invalidi e il rapporto di lavoro non poteva essere ricostituito. Il lavoratore avrebbe avuto semmai diritto alla sola integrazione economica in ragione del lavoro supplementare svolto rispetto a quello contrattualmente previsto.

Le clausole elastiche nei contatti di lavoro part time

Nella disciplina del rapporto part time, in particolare disciplinato dalla L. n. 863 del 1984 – art. 5, la Cassazione, ormai da tempo ha chiarito la netta distinzione che esiste tra l’ipotesi in cui vengono previste delle cd clausole elastiche che consentono di richiedere “a comando ” e senza preavviso la prestazione lavorativa, statuendo in tal caso l’illegittimità della clausola con conseguente diritto alla sola integrazione del trattamento economico (cfr Cass. n. 13107/, Cass. n. 1721/2009), dall’ipotesi in cui si verifica di fatto l’osservanza di un orario a tempo pieno con una automatica trasformazione del rapporto di lavoro per una sopraggiunta volontà delle parti in tal senso (Cfr cass. n. 25981/2008 Cass. n. 15774/2011).
In sostanza il superamento del monte ore massimo previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro a tempo parziale, in difetto di previsione legale o contrattuale collettiva, non determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno, salva la possibilità che, a causa della continua prestazione di un orario pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, possa ritenersi che la trasformazione si sia verificata per fatti concludenti, trattandosi di una prestazione di un orario maggiore, tale da far venir meno la scelta contrattuale iniziale di un orario parziale, superabile solo in determinate circostanze.

La decisione

Nel caso in esame il ricorrente non aveva dedotto soltanto l’illegittimità di tali clausole, cd. elastiche, ma anche la continuità del lavoro prestato secondo le indicate modalità.
I giudici della Cassazione hanno perciò ritenuto di dover rinviare la causa alla corte di merito perché accertasse in concreto lo svolgimento del rapporto in termini di orario pieno o meno.

La redazione giuridica

 
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