ATP obbligatorio per l’accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento dell’invalidità civile (Cass. civ., n. 31147/2022).
ATP obbligatorio: per il procedimento ai fini dell’invalidità civile e/o dell’accompagnamento l’unico legittimato passivo è l’INPS.
Dall’art. 10 dl n. 203/2005 che ha stabilito il subentro dell’INPS nelle funzioni residuate in materia di invalidità civile, si ricava che l’istituto è unico legittimato passivo negli accertamenti preventivi obbligatori art. 445 bis c.p.c.
Il codice civile, nella norma citata, stabilisce che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al Giudice competente ai sensi dell’articolo 442 c.p.c, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis c.p.c., in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.
Come noto, l’espletamento dell’ATP obbligatorio in parola costituisce condizione di procedibilità della domanda.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice ove rilevi che l’ATP obbligatorio non sia stato espletato, ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il Giudice, terminate le operazioni di consulenza, con Decreto fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del CTU.
Con la decisione qui a commento la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio previsto dall’art. 445 bis c.p.c, che disciplina l’ATP obbligatorio necessario ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, così anche per il riconoscimento della pensione di inabilità, il soggetto passivo legittimato del giudizio è l’Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza.
Gli Ermellini ricordano che con l’art. 20 comma 1 del dl n. 78/2009 è stato completato il trasferimento all’INPS della responsabilità relativa agli accertamenti sanitari nelle materie della invalidità civile, della cecità e sordità civile, degli handicap e della disabilità.
Conseguentemente, l’INPS è l’unico soggetto che può resistere in giudizio quando oggetto della domanda è l’accertamento o dello stato di invalidità psico fisica necessario ai fini del riconoscimento dello stato di invalidità, che in sede amministrativa non è stato riconosciuto.
Lo conferma sia la formulazione letterale dell’art. 445 bis c.p.c che l’art. 10 del DL n. 203/2005, norma quest’ultima che impone di notificare all’INPS gli atti introduttivi, le sentenze e ogni altro provvedimento emesso nei procedimenti giudiziari in materia di invalidità, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità.
Pertanto, il legislatore non ha voluto assegnare all’INPS solo funzioni amministrative e di accertamento, ma anche la titolarità passiva in giudizio nelle materie sopra indicate.
Difatti: “proprio perché oggetto del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio non è (…) il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma solo l’accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato, deve in ultima analisi ritenersi che l’INPS sia anche l’unico soggetto legittimato passivo nelle controversie di cui all’art. 445-bis c.p.c. che abbiano ad oggetto l’accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.”
Avv. Emanuela Foligno
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