Indennità di accompagnamento anche in caso di ricovero ospedaliero (Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31682).
Indennità di accompagnamento anche in caso di ricovero ospedaliero se l’assistenza di cui necessita la persona non è interamente garantita.
La decisione a commento riguarda la delicata questione dell’indennità di accompagnamento che, solitamente, viene sospesa nei periodi di ricovero ospedaliero.
Nella vicenda esaminata si è rilevata del tutto inutile l’opposizione avanzata dall’INPS poiché è stata considerata dirimente la patologia che colpiva l’interessata che non rendeva sufficienti le prestazioni garantite dalla Struttura sanitaria.
L’importante pronuncia, pertanto, recita che è possibile riconoscere l’indennità di accompagnamento anche alla persona che è ricoverata in una struttura ospedaliera a condizione, però, che le prestazioni garantite dalla stessa non coprano totalmente l’assistenza di cui necessita la persona.
La Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza 3.10.14 del Tribunale che aveva accolto la domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sebbene la assistita fosse ricoverata gratuitamente e ciò in quanto le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria nel caso specifico.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS deducendo violazione dell’art. 2697 c.c., e della L. n. 18 del 1980, art. 1.
Il ricorso è infondato.
La Suprema Corte rimane ferma nel ritenere (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25569 del 22/10/2008, Rv. 605199 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 2270 del 02/02/2007, Rv. 594534 – 01) che, in tema di indennità di accompagnamento il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Nella specie la Corte territoriale ha accertato che le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessarie all’interessata, rilevando correttamente che nella specie si trattava di encefalopatia degenerativa, un tipo di patologia che richiede per sua natura prestazioni specifiche non ordinarie.
Confermato, quindi, il principio secondo cui “in tema di indennità di accompagnamento, il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana”.
Il ricorso dell’INPS viene rigettato con condanna alle spese.
Avv. Emanuela Foligno
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