La notifica dell’atto impositivo (es. preavviso di fermo) se questo viene consegnato nelle mani di persona di famiglia o addetta alla casa, si perfeziona solo con il successivo invio della raccomanda informativa al destinatario.

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 17235/2018 ha fornito chiarimenti circa l’ atto notificato a un familiare. Per i giudici, la consegna si perfeziona solo con l’invio della raccomanda informativa al destinatario.

La vicenda

Gli Ermellini, nel caso di specie, si sono pronunciati sul ricorso del contribuente contro l’Agenzia delle Entrate.

L’uomo ha impugnato il provvedimento con cui la CTR che aveva confermato la legittimità del preavviso di fermo in relazione all’ atto notificato. Ciò era avvenuto con raccomandata consegnata alla moglie del contribuente pur senza l’inoltro di raccomandata informativa al destinatario.

Ebbene, in Cassazione, il contribuente ha prospettato con successo una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b) bis, nonché dell’art. 19 del codice di rito.

A riguardo i giudici affermano che la stessa recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2868/2017) ha chiarito un punto importante.

Vale a dire che l’art. 60 cit., nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, questi devono far sottoscrivere al consegnatario l’atto o l’avviso.

O, in alternativa, indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.

Questa norma, alla lett. b) bis stabilisce, inoltre, che laddove il consegnatario dell’ atto notificato non sia il destinatario dello stesso, il messo dovrà consegnare o depositare la copia dell’atto da notificare in busta sigillata.

Su di essa bisognerà trascrivere il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Ma non è tutto. La giurisprudenza ha aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta.

Inoltre, il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Come affermano i giudici, “il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica”.

Questo particolare orientamento tiene conto della pronunce con cui la Corte Costituzionale (cfr. nn. 258/2012 e 3/2010) ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario vada applicato l’art. 140 del codice di procedura civile.

Per questo motivo occorre, ai fini del perfezionamento, che vengano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti.

Tra questi è specificamente incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’ atto notificato presso la casa comunale.

La spedizione non è infatti sufficiente.

Ebbene, a questo principio non si è conformato il giudice di merito. Egli ha invece escluso la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata a familiare del destinatario dell’atto.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR.

 

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