Respinto il ricorso dell’Ente che eccepiva la mancanza della prova del nesso causale tra la caduta del motociclista e l’avvallamento del manto stradale

Con l’ordinanza n. 17947/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un Comune ligure contro la sentenza di condanna a risarcire un motociclista dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un sinistro stradale. Nello specifico, la parte lesa, mentre percorreva una strada provinciale in orario notturno alla guida del proprio ciclomotore, era caduta rovinosamente a terra a causa di una buca o avvallamento del manto stradale e aveva evocato in giudizio l’Ente provinciale, il quale si era costituito chiamando in causa il Comune ricorrente che, nel periodo in questione, aveva autorizzato l’esecuzione di lavori di rifacimento del manto stradale.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attore, ritenendo provato il nesso causale tra le condizioni della strada, l’evento lesivo dedotto e l’accadimento ascrivibile al fatto del terzo, condannando la Provincia al risarcimento dei danni e accogliendo la domanda di manleva proposta nei confronti del Comune. La Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, dichiarava, sulla base di una consulenza medico legale, la responsabilità del danneggiato nella misura del 30% e della Provincia, nella misura del 70% con condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 120.000, circa oltre interessi; aveva condannato, quindi, il Comune ricorrente a corrispondere alla Provincia le somme indicate.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il Comune lamentava, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione degli articoli 1227 e 2051 c.c. oltre che dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 24 della Costituzione, e la mancanza di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà manifesta. La sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare la responsabilità della Provincia dando per scontata la sussistenza di una “buca” rispetto alla quale era stato richiesto al consulente di esprimere un giudizio sulla evitabilità della stessa, nel caso di guida rispettosa del limite di velocità. Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, quello raffigurato nella foto costituiva un avvallamento e non una buca. La prova testimoniale non avrebbe consentito di individuare con esattezza la dinamica e l’esistenza della buca. Conseguentemente sarebbe mancata la prova del nesso causale che incombeva sul danneggiato e tale profilo sarebbe stato evidenziato anche dal consulente d’ufficio. Nonostante la mancanza di prova dell’esistenza della buca e la probabile esistenza di un semplice avvallamento, la Corte avrebbe comunque localizzato tali anomalie della strada vicino al margine destro della carreggiata, con ciò pervenendo ad una conclusione assolutamente contraddittoria.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta, respingendo il ricorso in quanto infondato.

La Corte territoriale, infatti, aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, riguardo all’onere spettante al danneggiato di dimostrare il nesso causale; in particolare aveva affermato che il motociclo dell’attore era caduto per la presenza di una buca e tale anomalia della strada era “rappresentata nella fotografia”. Aveva poi precisato che il consulente non aveva potuto accertare il posizionamento esatto della buca, evidentemente perché lo stato dei luoghi era mutato dopo l’incidente. Pertanto, non era stato possibile rilevare se la “buca rappresentata nella fotografia” era posizionata in corrispondenza di un palo della illuminazione pubblica. La sentenza aveva inoltre chiarito che dalla fotografia si evinceva che più che di una buca si trattava “più propriamente di avvallamento”, che secondo il consulente era stato determinato dalla asperità dell’asfalto “dovuta verosimilmente ad una non corretta preparazione del fondo”. Era, invece, possibile posizionare la “buca o avvallamento” in prossimità del margine destro della carreggiata.

La redazione giuridica

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