Il Decreto ministeriale che disciplina le coperture per responsabilità civile e infortuni entrerà in vigore a ottobre 2017

A quattro anni di distanza dalla norma primaria contenuta nella legge n. 247 del 31 dicembre 2012, relativa alla nuova disciplina della professione forense, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 ottobre il decreto con cui, in base all’art. 12 della stessa legge, sono stabilite e aggiornate ogni 5 anni, le condizioni essenziali e i massimali delle polizze assicurative obbligatorie per la responsabilità civile e contro gli infortuni derivanti dall’attività di avvocato.

Il decreto ministeriale dello scorso 22 settembre, che entrerà in vigore a una anno dalla pubblicazione, ovvero l’11 ottobre 2017, stabilisce che la polizza RC debba garantire ogni danno colposamente causato a terzi nell’esercizio dell’attività professionale, anche se riconducibile a colpa grave.

Per attività professionale sottoposta a obbligo di copertura è da intendersi: l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni; la consulenza od assistenza stragiudiziali; la redazione di pareri o contratti; l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione, ovvero di negoziazione assistita.

L’assicurazione, obbligatoria solo in capo al professionista, deve coprire qualsiasi tipo di danno, sia esso patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. In tale ottica non rientrano tra ‘i terzi’ i familiari ed i collaboratori dell’avvocato. I collaboratori, in particolare, così come i praticanti, i dipendenti e i sostituti processuali, devono essere compresi nella copertura assicurativa delle responsabilità.

La copertura assicurativa deve prevedere una retroattività illimitata, anche a favore degli eredi, nonché un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. E’ escluso il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento.

La norma ministeriale passa poi alla definizione dei massimali minimi di copertura, stabiliti per fascia di rischio e per tipologia di attività, con una distinzione tra attività svolta in forma individuale e in forma collettiva. Si oscilla tra i 350mila euro (per sinistro e per anno assicurativo) per l’attività svolta in forma individuale con fatturato relativo all’ultimo esercizio chiuso non superiore a 30mila euro, e i 5 milioni di euro per sinistro (con limite di 10 milioni per anno) per l’attività svolta in forma collettiva da studio o società con almeno 10 professionisti.

Per quanto concerne invece le polizze obbligatorie contro gli infortuni la norma dispone che debba essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL. Si tratta di una garanzia causale, limitata agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa (e anche in itinere). In questo caso le somme assicurate minime sono di 100mila euro in caso di morte o di invalidità permanente e di 50 euro come diaria giornaliera da inabilità temporanea

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