Il pagamento della quota annuale di iscrizione dell’avvocato dipendente all’elenco speciale annesso all’albo per l’esercizio della professione forense è rimborsabile dal datore di lavoro

Il Tribunale di Roma aveva condannato l’Inpdap a rimborsare ad un avvocato dipendente dell’Istituto ed iscritto all’elenco speciale istituito R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 3, i contributi versati per l’iscrizione annuale all’albo professionale.

L’ente impugnava la pronuncia, ma la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame evidenziando che sono a carico del datore di lavoro le spese che servono a realizzare le condizioni specifiche necessarie per l’espletamento dell’attività lavorativa, fra le quali rientrano anche quelle che consentono l’esercizio della professione, se svolto nell’interesse esclusivo del datore.

I motivi di ricorso

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps, quale successore ex lege dell’Inpdap, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 17 e sostenendo, in sintesi, che in assenza di una disposizione di legge o contrattuale che preveda il rimborso ai dipendenti pubblici della quota annuale di iscrizione all’albo degli avvocati, opera il principio generale, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in forza del quale l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e pertanto nella fattispecie nulla poteva pretendere l’originario ricorrente in aggiunta all’indennità di toga.

Precisava, inoltre, che solo con il contratto collettivo nazionale integrativo del 2012 per il personale dell’area dei professionisti è stata prevista la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione, che quindi precedentemente gravava sull’avvocato.

Tali argomenti non hanno convinto i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (ordinanza n. 6295/2020) che hanno rigettato il ricorso perché infondato.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata era conforme al principio di diritto (affermato da Cass. n. 3928/2007, e ribadito da numerose pronunce successive Cass. 6877, 6878, 7775 del 2015; Cass. n. 2507/2017; Cass. nn. 2285, 27239, 27959 e 28242 del 2018; Cass. n. 13012/2019), secondo cui “il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando nè nella disciplina positiva dell’indennità di toga (D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, nè attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense”.

È stato anche precisato che la disciplina dettata dall’art. 13 del CCNL 21.7.2010 per la dirigenza dell’area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali), biennio economico 2008/2009, che ha previsto la non rimborsabilità della spesa, salva diversa previsione ad opera della contrattazione integrativa, avendo carattere innovativo non poteva trovare applicazione nei periodi antecedenti a quello di vigenza contrattuale (Cass. n. 27959 del 2018).

Ebbene, nel caso in esame, alla data di sottoscrizione del CCNL il rapporto di lavoro con l’avvocato dipendente era cessato e, pertanto, il diritto al rimborso delle quote di iscrizione per le annualità pregresse era già entrato nel patrimonio del dirigente.

Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La redazione giuridica

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