Un bambino si ferisce al piede urtando contro un manufatto di cemento e ferro sommerso nelle acque di Pescara. La madre chiede il risarcimento danni al titolare dello stabilimento balneare, ma la Cassazione ribalta le decisioni di merito: in quel tratto di mare vigeva un esplicito divieto di balneazione, segnalato e vigente al momento dell’incidente. Una violazione che, secondo la Suprema Corte, esclude la responsabilità del gestore (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 novembre 2025, n. 29182).
La vicenda giudiziaria
La madre del bambino ritiene responsabile dell’evento il titolare dello stabilimento balneare sito in Pescara. Il Tribunale rigetta la domanda, invece, la Corte di L’Aquila (sent, 1093/2023), riconosce il danno e condanna al risarcimento per oltre diecimila euro il titolare dello stabilimento balneare.
Il soccombente, in sintesi, censura la condotta della madre del bambino, relativamente al divieto di balneazione.
In quel tratto di mare vi era il divieto di balneazione (ordinanza sindacale n. 51 del 19/4/2018), che imponeva espresso divieto di balneazione nelle zone di mare dichiarate “non idonee alla balneazione dalle competenti autorità”. Il giorno dell’incidente, oltretutto, era issata la bandiera rossa, anche questa attestante una condizione di pericolo impeditiva della balneazione. Ed è proprio in ciò, sempre secondo la tesi del ricorrente, che risiederebbe la responsabilità della madre della vittima che avrebbe permesso al figlio di fare il bagno. Se il divieto in parola, realmente esistente e adeguatamente manifestato, fosse stato rispettato, il bambino non si sarebbe scontrato con il manufatto presente nel fondo, e quindi non avrebbe riportato alcuna lesione.
L’errore della Corte di Appello: “il divieto di balneazione è irrilevante”
I Giudici di appello, invece, hanno affrontato la questione ragionando come segue: Irrilevante … il divieto di balneazione, imposto per prevenire rischi alla salute a causa dell’inquinamento delle acque, peraltro trattandosi di divieto – il che è notorio – costantemente ignorato dalla maggior parte dei bagnanti e in ogni caso non idoneo a fare configurare la colpa della madre per l’occorso, dovuto alla presenza del rottame ferroso in area nella quale si poteva, comunque, camminare senza inalare acqua di mare.
La suddetta spiegazione fornita dalla Corte territoriale è del tutto irragionevole. Secondo i Giudici il divieto non avrebbe avuto alcuna incidenza – anche se legittimamente disposto dalla competente Autorità – per non essere rispettato dalla maggior parte degli utenti del mare e perché si poteva comunque evitare di inalare acqua di mare.
La decisione della Corte di Cassazione
Questa motivazione, oltre a essere giuridicamente errata, non giunge al minimum costituzionale, perché si fonda su di un ragionamento del tutto irragionevole, nel senso che un divieto ritualmente imposto dall’Autorità competente e correttamente segnalato come sussistente dal titolare dello stabilimento balneare sarebbe tamquam non esset perché non rispettato da numerose persone, quasi che ciò conducesse ad una sua legittima disapplicazione e quindi verrebbe a scardinare l’applicabilità dell’articolo 1227, secondo comma, c.c. Del tutto privo di logica, poi, l’argomento inerente all’inalazione dell’acqua di mare, poiché, come la stessa Corte di appello in sostanza riconosce, il divieto sussisteva di per sé, non affiancandosi a un permesso più o meno implicito di entrare nell’acqua se chi entrasse avesse intenzione di non inalarla.
Concludendo, il ricorso del titolare dello stabilimento balneare viene accolto, con cassazione della sentenza e rinvio in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno





