Il bambino perde dita amputate dal frullatore, la Cassazione con la sentenza n. 26257 stabilisce la responsabilità dei genitori

Madre e figlio preparano una torta, ma qualcosa va storto e il bambino perde due dita nel frullatore. In questo caso, può la madre ritenersi penalmente responsabile? Di tale questione si è occupata di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26257 del 25 maggio 2017.
Sembra infatti che non sia non sia sufficiente limitarsi ad avvertire il proprio figlio di non utilizzare il frullatore, ma il genitore – in questo caso la madre – è obbligato a tenere un comportamento rigoroso e attento, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti che possano danneggiare il bambino.
Nel caso di specie preso in esame dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Bergamo aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace della stessa città aveva assolto una donna dal reato di “lesioni colpose” (articolo 590 del codice penale) ai danni del figlio. La donna era stata accusata del suddetto reato poiché il bambino aveva subito l’amputazione di due dita della mano a seguito di un incidente domestico. In particolare, il minore aveva chiesto alla mamma di preparare insieme una torta inserendo poi incautamente la mano dentro al frullatore, e tagliandosi le falangi del dito medio e dell’anulare.
Secondo il Tribunale, se il bambino perde due dita nel frullatore la madre non può essere ritenuta responsabile e quindi essere condannata per il reato di lesioni colpose, dal momento che, nel caso di specie, la donna aveva tenuto un comportamento diligente, avendo raccomandato al bambino di non toccare nulla.
Il padre del bambino, però, ha ritenuto ingiusta la decisione e si è rivolto alla Cassazione, costituendosi parte civile nel procedimento penale e chiedendo di essere risarcito del danno subito (in qualità di esercente la potestà genitoriale del minore).
Secondo il ricorrente, infatti, l’articolo 2047 c.c. prevede un “obbligo di sorveglianza in capo al genitore del figlio infraquattordicenne fondato sull’incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo”. Inoltre il padre del bambino ha osservato che “la pericolosità di un robot da cucina è evidente” e che quindi la madre non poteva limitarsi a raccomandare al figlio di non toccarlo, oltre ad affermare che “il dovere di vigilanza a carico del genitore va commisurato all’età e al grado di maturazione raggiunto dal minore, in relazione alle circostanze del caso concreto” e il genitore deve anche prevedere e prevenire i rischi derivanti dalle attività del minore. Alla luce di questa circostanze, il ricorrente ha quindi chiesto che la donna venisse ritenuta penalmente responsabile dell’incidente occorso al bambino.
Un ricorso che è stato effettivamente accolto dalla Cassazione, che lo ha ritenuto fondato. Se il bambino perde due dita nel frullatore, come nel caso in esame, è vittima di un incidente causato da “un comportamento evidentemente frutto della sua incapacità di percepire il pericolo ed i rischi conseguenti all’inserimento dell’arto all’interno del contenitore di un frullatore acceso e funzionante”. Inoltre, nello stabilire se se il comportamento della madre fosse stato o meno caratterizzato da negligenza e imprudenza, “con particolare riguardo ai suoi obblighi di tutela e di sorveglianza del minore durante il compimento di un’attività (preparazione di una torta mediante l’utilizzo di elettrodomestico con lame rotanti) che indubbiamente esponeva il bimbo ad un potenziale pericolo per la sua incolumità personale”, la Cassazione ha ritenuto che, sul punto, il Tribunale avesse errato nel ritenere che la madre avesse tenuto una condotta diligente. Questo perché la donna non avrebbe dovuto limitarsi a raccomandare genericamente al bimbo di non toccare nulla, ma avrebbe dovuto tenere un comportamento molto più attento. In conclusione, Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal padre del bimbo annullando la sentenza resa dal Tribunale e rinviando la causa al Tribunale stesso, affinché quest’ultimo decidesse sulla questione in base ai principi sopra enunciati.
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