Il cd. banqueting è un negozio giuridico nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume, mediante organizzazione dei mezzi necessari, la realizzazione di un evento – nel caso in esame un banchetto nuziale – in favore di un altro soggetto
La vicenda
Con atto di citazione due coniugi proponevano opposizione al decreto con cui il Tribunale di Sassari aveva intimato loro il pagamento di euro 17.700 in favore della controparte, a titolo di corrispettivo per la realizzazione del loro banchetto nuziale.
I coniugi lamentavano il grave inadempimento della società opposta, stante la pessima qualità del cibo e del servizio offerti e chiedevano, con domanda riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare la società al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si costituiva in giudizio la società opposta, eccependo la decadenza dal diritto di garanzia per la mancata tempestiva denuncia dei vizi e in ogni caso, contestando la fondatezza dell’opposizione.
Il processo di merito
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Sassari, accertato il parziale inadempimento della società, condannava i coniugi, in solido tra loro, al pagamento di un terzo della somma pattuita, ossia di 5.900 euro; rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
La Corte d’appello di Sassari ribaltava la decisione e, dopo avere qualificato il contratto intervenuto tra le parti come contratto di banqueting, in accoglimento dell’appello principale, dichiarava la tardività della denunzia dei vizi, proposta dai coniugi oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 1667, comma 2 c.c., e, per l’effetto, confermava il decreto opposto.
La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 26485/2019) ha confermato il decisum della corte territoriale, condividendo la qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti.
Il contratto di banqueting
Il c.d. banqueting è un negozio, molto diffuso nella prassi, nel quale un imprenditore, di solito un ristoratore, dietro corrispettivo, assume, mediante organizzazione dei mezzi necessari (locali, personale, cibo e bevande) e a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame un banchetto in occasione delle nozze – in favore di un altro soggetto.
È un contratto atipico (la cui conclusione è prevista dall’ordinamento, cfr. l’art. 1322, comma 2 c.c.), dal carattere misto, che presenta elementi propri di più contratti tipici, anzitutto l’appalto e la vendita.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza)” (Cass., sez. un., n. 11656/2008).
Correttamente, pertanto, il giudice d’appello aveva ritenuto applicabile, in base appunto alla teoria dell’assorbimento, la disciplina giuridica del contratto dell’appalto di servizi, al cui schema causale erano in prevalenza riconducibili gli elementi del negozio concluso tra le parti (preparazione delle pietanze, servizio ai tavoli e buffet, organizzazione della serata musicale).
Il danno esistenziale
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione impugnata anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai coniugi, perché infondata e priva di riscontro probatorio nell’an e nel quantum.
Secondo l’insegnamento giurisprudenziale “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’articolo 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto; ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale e ipotetico” (così, da ultimo, Cass. 28742/2018).
La redazione giuridica
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