Non è illegittimo il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata dall’esercizio del B&B ad un albergo
La vicenda
Il titolare di un B&B aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Palermo per l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso dal Comune, relativo alla TARSU dovuta per l’anno 2012.
Il ricorrente aveva dedotto di svolgere l’attività ricettiva nell’appartamento dove risiedeva, e che pertanto era “erronea l’ascrizione alla categoria di destinazione d’uso di albergo” dell’unità immobiliare da lui posseduta, ai fini dell’assoggettamento alla TARSU.
La CTP accoglieva il ricorso sulla base di tale motivo. La CTR della Sicilia confermava la pronuncia, rigettando l’appello del Comune. L’ente locale presentava, pertanto, ricorso per cassazione evidenziando come in tema di TARSU, l’art. 62, comma 4 del d.lgs. n. 507/993 dispone che “nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”.
I motivi di ricorso
Inoltre, nel giustificare l’assimilazione della tariffa TARSU prevista per le porzioni di immobili destinate a B&B a quella applicata per gli alberghi, il comune menzionava una sentenza pronunziata dalla Suprema Corte che ha stabilito il principio per cui “il Comune può istituire, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non domestico, previo accertamento dell’uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la destinazione finale”.
Del resto, l’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che, per l’applicazione della tassa, i comuni sono tenuti ad adottare un apposito regolamento che deve contenere “la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria”, precisando altresì (comma 2, lett c.) che ai fini dell’articolazione delle categorie e sottocategorie si tiene conto “in via di massima” di varie tipologie di destinazione degli immobili, tra le quali non vi sarebbe distinzione tra tipologie di attività ricettive, accomunate nella onnicomprensiva dizione di “esercizi alberghieri”.
Il giudizio di legittimità
Ebbene, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 5355/2020) ha accolto il ricorso affermando che “l’applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, in quanto lo stesso legislatore, con l’art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993 ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività economica concretamente svolta all’interno dell’immobile”.
Di tale potere si era avvalso il Comune di Palermo che aveva previsto nel suo regolamento TARSU: “la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”.
Il problema allora era quello di definire l’attività di B&B, posto che nell’ambito delle fonti normative statali non se ne riviene alcuna qualificazione giuridica.
In particolare, l’art. 9 del d.lgs. n. 79/2011 che includeva tra le “strutture ricettive alberghiere e paralberghiere” i Bed & Breakfast gestiti in forma imprenditoriale, e l’art. 12 dello stesso decreto che, invece, ricomprendeva tra le strutture extralberghiere i Bed & Breakfast a conduzione familiare, gestiti in forma non imprenditoriale, sono stati dichiarati incostituzionali (Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 2012) per violazione della competenza residuale delle Regioni in materia di turismo, escluso dall’elenco delle materie di legislazione concorrente di cui all’art. 117, comma 3 Cost.
Attualmente, non esiste un’unica qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell’attività di Bed & Breakfast, la cui regolamentazione spetta, pertanto alle singole Regioni.
La decisione
Ebbene, nel caso in esame, come evidenziato dall’ente convenuto, l’art. 41, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 2 del 2002 dispone espressamente che “il Bed & Breakfast è inserito tra le attività di cui all’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27”, cioè tra le strutture ricettive di carattere alberghiero senza, dunque, che rilevino le caratteristiche dell’organizzazione dell’attività, se gestita o meno in forma imprenditoriale.
“Non può [pertanto] ritenersi viziato da illegittimità, e dunque non può essere disapplicato il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata dall’esercizio del Bed & Breakfast ad un albergo: si tratta invero, di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall’ordinamento, non vietata da alcuna norma statale, ed anzi in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo, che come visto, inserisce espressamente, i Bed & Breakfast tra le strutture ricettive di carattere alberghiero”.
Pertanto il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata.
La redazione giuridica
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