La Cassazione ha fornito maggiori precisazioni circa il beneficio prima casa e la possibilità, per chi ha uno studio professionale, di ottenerlo

Le agevolazioni legate al beneficio prima casa potrebbero essere applicabili anche a chi possiede uno studio professionale?
Per la Corte di Cassazione, come si legge nella sentenza numero 27376/2017 depositata il 17 novembre, la destinazione ad attività professionale è una circostanza che permette di godere del beneficio prima casa.
Questo è posssibile, però, purché il vecchio immobile sia poi accatastato come A/10.
Il beneficio prima casa per un acquisto immobiliare spetta quindi anche a chi, all’atto della compravendita, possieda un altro immobile oltre al nuovo.
Immobile che, tuttavia, sia inidoneo ad essere abitato, anche se, ad esempio, è utilizzato come studio professionale.
Per i giudici, dunque, costituisce ius receptum che la normativa di legge subordini l’applicazione del beneficio prima casa alla circostanza che l’acquirente compri un immobile destinato ad abitazione nel Comune di residenza o nel diverso Comune dove si svolge la propria attività, alla circostanza che egli non possieda un altro immobile che sia idoneo ad essere destinato a un simile uso. Non solo.

Il beneficio è subordinato anche alla dichiarazione formale nell’atto di compravendita di voler risiedere nel luogo ove si trova l’abitazione acquistata.

Ne consegue che l’agevolazione “prima casa” spetta anche a chi possiede un’altra casa.
Tuttavia, occorre che questa sia stata valutata come non idonea all’uso abitativo. E ciò sia che l’inidoneità dipenda da circostanze di natura oggettiva, come ad esempio in caso di inabilità, sia che dipenda da circostanze di natura soggettiva. Come, ad esempio, in caso di inadeguatezza per dimensioni o caratteristiche qualitative.
E non è tutto. Per la Corte di Cassazione, beneficio può godere anche chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di un altro immobile che non sia idoneo ad essere abitato in quanto utilizzato come studio professionale. A tal fine, però, è necessario che tale immobile sia successivamente accatastato in A/10.
 
 
 
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