La Cassazione si è espressa in merito ai ritardi nel pagamento delle multe e ha precisato a quanto ammonta la maggiorazione in questi casi

Se ci sono ritardi nel pagamento delle multe, a quanto ammonta la maggiorazione?
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 27887/2017 ha confermato  l’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo, anche in caso di infrazioni al Codice della Strada.
In caso di ritardi nel pagamento delle multe, la maggiorazione del 10% scatta dal momento in cui la sanzione diventa esigibile.

La previsione della sovrattassa, infatti, appare compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio.

I giudici, con la sentenza in esame, hanno accolto il ricorso di un Comune nei confronti di una contribuente. Questa aveva proposto opposizione contro la cartella esattoriale notificatale dall’agente della riscossione.
La cartella riguardava i crediti vantati dal Comune per sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada.
In sede di merito la cartella di pagamento era stata annullata. Questo però limitatamente agli importi in essa indicati a titolo di maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689/1981.
Secondo tale disposizione, che il giudice a quo ha considerato inapplicabile alle sanzioni amministrative comminate per la trasgressione di norme del Codice della Strada, “… in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore”.
Una conclusione che l’ente territoriale contesta in Cassazione con successo.

Secondo i giudici, infatti, la decisione del giudice d’appello si è fondata su una precedente sentenza che aveva affermato come alle sanzione stradali si applicasse l’art. 203 C.d.S.

Tale articolo stabilisce che “in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.
Tale precedente è considerato superato dai giudici, che si sono richiamati a un successivo orientamento. Secondo quest’ultimo, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardi nel pagamento delle multe. A decorrere, naturalmente, da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all’esattore.
Si tratta, precisa il provvedimento, di una previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e con il chiaro disposto dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
La Cassazione, peranto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha provveduto a ripristinare la sanzione accessoria, condannando la contribuente anche alla rifusione delle spese di causa.
 
 
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms al numero WhatsApp 3927945623
 
 
Leggi anche:
MULTE STRADALI NON NOTIFICATE, QUALI TEMPISTICHE PER IL RICORSO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui