Una importante sentenza della Cassazione si è espressa sul caso di un bimbo incastrato nella porta dello scuolabus, stabilendo a chi spetti risarcire

A chi spetta risarcire i danni nel caso di un bimbo incastrato nella porta dello scuolabus?
A questo proposito si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10516/2017.
Con questa pronuncia, i giudici hanno confermato la sentenza con cui la Corte d’appello aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni subiti dai famigliari di un alunno.
Il bimbo incastrato nella porta dello scuolabus era infatti deceduto a seguito di questo tragico incidente.
Nel caso di specie, il Tribunale di Trieste aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni. Nello specifico, a essere risarciti sono stati il genitore e dal fratello di un minore, che era deceduto dopo essere rimasto incastrato nella porta del pullman adibito al trasporto scolastico.

In particolare, il bimbo incastrato nella porta dello scuolabus, subito dopo era stato “trascinato e successivamente travolto dallo stesso automezzo”.

Il Tribunale aveva ritenuto che anche il Ministero dell’Istruzione fosse responsabile, a titolo di responsabilità contrattuale, dell’evento dannoso.
Ciò dal momento che l’insegnante del piccolo, “non seguendo attentamente l’ingresso del minore sul pullman, aveva indotto il conducente ad avviare la marcia rassicurandolo sulla circostanza che tutti gli scolari da trasportare fossero regolarmente saliti a bordo”.
Per tale ragione, la Corte d’appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado.

Il Ministero si è quindi rivolto in Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la Corte d’appello, però, il Ministero era stato correttamente ritenuto responsabile, proprio in virtù del comportamento negligente dell’insegnante della vittima.
Insegnante “che, nello svolgimento dei compiti di vigilanza esercitata sugli scolari fino al relativo ingresso sul pullman per il trasporto (…), era incorsa in evidenti difetti di diligenza e di attenzione”.
La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso proposto dal Ministero, in quanto infondato.
La ragione è che l’istituto scolastico e ciascun insegnante hanno dei precisi “doveri di protezione” nei confronti degli alunni che agli stessi vengono affidati.
Doveri che in questo caso non sono stati assolti.
In questo caso, la Cassazione evidenziava che i doveri di protezione comprendevano “anche il dovere di non perdere la vigilanza dei minori”. Questo fintanto che il Comune non ne avesse “in concreto e di fatto assunto il controllo”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva correttamente individuato la responsabilità del Ministero dell’Istruzione e dell’insegnante della vittima.

Entrambi non avevano assolto “il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni fintanto che il conducente dello scuolabus non avesse in concreto e di fatto assunto compiutamente la propria successiva posizione di garanzia sui minori”.
Pertanto, il ricorso del Ministero è stato rigettato dalla Cassazione. I giudici hanno quindi confermato integralmente la sentenza impugnata, ha condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
 
 

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