L’Inps ha pubblicato le circolari contenenti le istruzioni relative a Bonus Giovani e Bonus Sud, al via a partire dal mese di aprile. Ecco cosa c’è da sapere.

Bonus Giovani e Bonus Sud al via. La notizia arriva proprio dall’Inps, che ha emesso due circolari: la 48 (bonus Sud 2018) e la 49 (bonus Garanzia giovani 2018) del 19 marzo scorso. Entrambe le misure, Bonus Giovani e Bonus Sud, rivestono una grande importanza.

Il Bonus Sud intende agevolare le assunzioni nel 2018 di disoccupati nel Mezzogiorno; la seconda è rivolta ai Neet ossia gli iscritti al programma Garanzia Giovani in tutta Italia.

Si tratta di coloro i quali hanno un’età compresa tra 16 e 29 anni, non lavorano e non studiano.

In caso di coincidenza dei requisiti dei 2 bonus, gli stessi potranno essere cumulati con l’esonero contributivo riguardante assunzioni di giovani con meno di 35 anni.

Il conguaglio contributivo deve essere effettuato mensilmente, a partire dalla denuncia contributiva UniEmens del mese di aprile.

In entrambi i casi, Bonus Giovani e Bonus Sud, l’ Inps ha fatto chiarezza sulle modalità applicative.

Le due misure sono state istituite con decreti direttoriali dell’Anpal del 2 gennaio scorso, di seguito rettificati lo scorso 5 marzo.

Ma vediamo le novità apportate da Bonus Giovani e Bonus Sud più nel dettaglio.

La circolare numero 49 si occupa dell'”Incentivo occupazione mezzogiorno del programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l’occupazione”.

L’obiettivo è favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna). Il tutto attraverso l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, la cui gestione è in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Potranno usufruirne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati, a tempo indeterminato, somministrazione inclusa. Ma anche in apprendistato professionalizzante e part-time.

I lavoratori devono essere disoccupati. Inoltre, devono avere età inferiore a 35 anni. O, in alternativa, non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se di età pari o superiore a 35 anni.

La misura dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – esclusi premi e contributi dovuti all’Inail – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

Ancora, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è di 671,66 euro (€ 8.060,00/12).

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Laddove vi siano rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

È poi prevista la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione Mezzogiorno con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018.

Quanto al Bonus Giovani, la circolare numero 48 si occupa dell'”Incentivo occupazione neet del programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”.

Lo scopo è migliore i livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.

Per Neet si intende “Not engaged in education, employment or training”. Ovvero, non inseriti in un percorso di studi o formazione.

In questo caso, gli sgravi sono previsti per tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, che non studiano e non lavorano, su tutto il territorio nazionale, usufruendo di esonero contributivo pari al 100% fino a 8.060 euro per il primo anno di assunzione.

Tale incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

In merito alle assunzioni sono soggette agli sgravi quelle a tempo indeterminato e i rapporti di apprendistato professionalizzante. Allo stesso modo, anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

Questo beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

Non solo.

La circolare precisa che non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo stesso dicasi per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L’agevolazione non può essere riconosciuta nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. In tal caso, infatti, verrebbe a mancare il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di Neet.

Sugli incentivi, questi sono pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, anche in questo caso – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua. Importo riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità.

Questo è fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è di 671,66 euro (€ 8.060,00/12).

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata. Va assunta a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, è prevista la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione Neet con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018.

 

 

 

 

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