La Corte di Cassazione ha fornito degli importanti chiarimenti in materia di accesso alle informazioni sulla famiglia d’origine da parte del figlio adottato.

È possibile, per il figlio adottato, avere accesso a una serie di informazioni sui fratelli biologici?

A tal proposito si è espressa la Cassazione fornendo delle precisazioni importanti con la sentenza numero 6963/2018.

Il figlio adottato, una volta superati i 25 anni di età, ha pieno diritto di accedere alle informazioni relative alla propria famiglia di origine.

Tuttavia, prima del raggiungimento di quell’età, l’accesso è consentito solo in presenza di gravi e comprovati motivi di salute.

Per la Cassazione, il diritto all’accesso a tali informazioni deve essere considerato come un’espressione essenziale del diritto all’identità personale.

Questo, posto che lo sviluppo adeguato della personalità di ogni individuo passa necessariamente attraverso la costruzione della propria identità esteriore e interiore.

Un percorso, questo, che può anche richiedere la conoscenza della discendenza biologica. Così come della rete parentale più prossima.

La questione più importante affrontata dai giudici nella sentenza in esame, tuttavia, riguarda l’effettiva estensione di tale diritto.

Per la Corte, infatti, non è possibile limitare quest’ultimo ai soli genitori biologici.

E questo per un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma. Una interpretazione che prevede il diritto di accesso del figlio adottato alle informazioni sulla propria famiglia d’origine.

È infatti necessario estenderlo anche ai congiunti più stretti, come i fratelli e le sorelle.

E ciò a prescindere dal fatto che l’articolo 28 della legge 184/1983 non li menzioni espressamente.

Tuttavia, questo diritto del figlio adottato è a carattere potestativo solo nei confronti dei genitori biologici. E fatta salva l’eccezione in cui la madre abbia dichiarato di non volere essere nominata.

Nei confronti dei fratelli e delle sorelle, invece, la questione è diversa.

È imprescindibile procedere a un bilanciamento. Quello tra la posizione di chi intende conoscere le proprie origini e chi può soddisfare tale esigenza. 

Il tutto senza però dimenticare il diritto dei fratelli biologici a non voler rivelare la propria parentela biologica.

Pertanto, ne consegue che il diritto dell’adottato ad accedere a tali informazioni è possibile.

Ma, specificano i giudici, solo “previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare”.

Ciò “al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

 

 

 

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