Broker responsabile del danno per limitazione di copertura assicurativa

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Risponde del danno il broker che ha sostituito il contratto iniziale con altro contenente la limitazione contrattuale senza avere informato il contraente assicurato

“Ove il contraente professionista assicurato lamenti il verificarsi di un danno, consistente nell’aver incassato una minore parcella dal cliente, per effetto di una transazione con lo stesso conclusa a seguito di un’azione per danni da vizi della progettazione, stante l’esistenza di una clausola limitativa della copertura assicurativa, risponde del danno verificatosi, determinato in base al principio del più probabile che non e secondo il criterio equitativo, il broker che abbia sostituito il contratto iniziale con altro contenente la citata limitazione contrattuale, senza aver di ciò informato il contraente assicurato.” 

In tali termini si è espresso il Tribunale di Brescia (sez. II, Sentenza n. 1002 del 27 maggio 2020).

La vicenda trattata è del tutto particolare in quanto viene decisa attraverso l’applicazione della regola causale del più probabile che non.

Un architetto instaura azione giudiziale nei confronti della società di brokeraggio assicurativo e chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’inadempimento contrattuale.

L’Architetto era seguito dal broker per la polizza professionale di responsabilità civile.

Tale polizza, veniva sostituita dal broker con altra emessa da Società assicurativa differente, senza che l’assicurato  venisse informato.

L’Architetto evidenzia che la polizza “sostitutiva” è inadeguata al suo profilo professionale, nella misura in cui l’assicurazione risulta prestata per i danni attinenti ad opere oggetto di progettazione non superiori ad un determinato ammontare di valore.

Difatti, l’uomo otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di suoi compensi professionali, collegati ad un’attività di progettazione di un complesso condominiale e il decreto ingiuntivo veniva  opposto.

Il Condominio committente dei lavori chiedeva in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’attività professionale errata espletata dall’architetto.

Nel giudizio di opposizione il professionista chiamava in manleva la propria compagnia di assicurazione che, invece, eccepiva l’operatività della polizza poiché il valore delle opere progettate era superiore a quello convenuto nel contratto.

Per tali ragioni, il professionista  concludeva una transazione con la compagnia assicurativa e con l’opponente, accettando dalla Compagnia l’importo di euro 50 mila a saldo e stralcio e tacitazione di qualsivoglia pretesa e dall’opponente il pagamento di una parcella ridotta, per l’espletamento degli incarichi professionali.

Per tali fatti il professionista adisce il Tribunale di Brescia e chiede l’accertamento dell’inadempimento professionale della società di broker per avere fornito una polizza contenente clausole inadeguate al proprio profilo professionale.

Il professionista chiede quindi il risarcimento del danno nella misura determinata dalla differenza, tra quanto percepito a titolo di compenso per effetto della transazione intercorsa con la committente, e quanto effettivamente richiesto per come liquidato dal proprio ordine professionale.

Il Tribunale specifica che il ruolo del broker è quello di fornire un’attività di intermediazione finalizzata alla conclusione e gestione di contratti assicurativi, e quello di consulenza ed assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti.

Conseguentemente è corretto inquadrare la figura del broker  come “colui che collabora con la parte al fine di realizzare la tutela effettiva dei suoi interessi, avendo egli peculiare conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni, così da poter validamente proporre ai clienti i modelli contrattuali più confacenti al loro profilo.”

Per tali ragioni il Tribunale riconosce l’esistenza della violazione di un obbligo contrattuale in capo al broker.

Ciò accertato, nelle ipotesi di stipulazione di una transazione in cui la parte abbia subito le conseguenze di una condotta contraria a buona fede il danno patito è quello della perdita di chance, intesa quale possibilità di un risultato migliore, sempre che venga provato il nesso di causalità materiale con l’applicazione della regola del più probabile che non (Cass. Civ. n. 21255/2013).

In tali ipotesi il risarcimento del danno deve seguire il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.

Il Tribunale precisa, inoltre, che non può essere riconosciuto all’attore l’intero compenso richiesto con la domanda in applicazione della regola “del più probabile che non”.

La domanda del professionista, in base ai principi applicati, viene parzialmente accolta dal Tribunale nei termini che seguono.

La mancanza di copertura assicurativa ha inciso sulla scelta dell’attore di coltivazione del giudizio, nella misura percentuale del 50%, secondo un giudizio di equità. Pertanto, dal 50% della parcella inizialmente richiesta, il Tribunale ha detratto quanto già percepito dal professionista per effetto della transazione.

All’importo così determinato il Tribunale ha applicato un’ulteriore decurtazione, giustificata sulla scorta dello stato di quasi insolvenza della società committente la progettazione, in concordato preventivo, e delle concrete possibilità di recuperare l’intero importo della parcella richiesto.

Avv. Emanuela Foligno

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