Dovrà essere risarcita, ma solo al 50% la donna caduta in una buca presente sul manto stradale. Da quanto accertato, l’incidente si era verificato in pieno giorno e in perfette condizioni di luce; inoltre l’insidia era visibile sia per dimensioni che per ubicazione

È quanto ha stabilito il Tribunale di Latina (Seconda Sezione, n. 11/2020). Il giudizio aveva avuto ad oggetto l’azione risarcitoria relativa alla responsabilità dell’ ente comunale convenuto, con riferimento alla caduta di una donna in una buca presente sul manto stradale, verificatosi allorquando la stessa stava percorrendo il marciapiede di una via cittadina.

A causa del movimento innaturale del piede, la donna riportava lesioni fisiche, quali la frattura del malleolo peroneale di destra. Di qui l’azione dinanzi al giudice laziale al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del sinistro, riconducibile, a sua detta, all’ amministrazione convenuta che aveva in custodia la res produttrice del danno.

La dinamica dell’evento dannoso era stata confermata dalle deposizioni testimoniali. Così come lo stato dei luoghi era stato documentato dalla relazione degli agenti della Polizia Municipale, intervenuti subito dopo l’incidente, con relativa allegazione fotografica.

La responsabilità del custode

Il Tribunale di Latina ha ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata, l’art. 2051 c.c.,  ai sensi del quale” ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il causo fortuito”. La giurisprudenza di legittimità, dopo talune oscillazioni interpretative, si è assestata nel ritenere che tale tipo di responsabilità è di natura oggettiva e pertanto per la sua configurabilità è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza di un obbligo di vigilanza (tra le più recenti, Cass. civ. 15389/2011). Detta forma di responsabilità è esclusa solo dalla prova del caso fortuito il quale costituisce un fattore che attiene non già al comportamento del responsabile bensì ad un profilo causale dell’evento che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata e diretta ma ad un elemento esterno ( Cass.1.03.2005 n.5326; Cass. 10.8.2004 n.15429; Cass 15.1.2003 n.472).

In particolare si è detto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia (Cass. Civ.06/25243); pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (Cass. Civ 08/4279; 05/20317), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti: Cass. Civ. 07/2563; 06/3651) e senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligazione di vigilanza.

Il caso fortuito

Ne deriva che il nesso di causalità deve essere escluso solo quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito, ovvero una condotta estranea alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità di eccezionalità (rientra secondo la più recente giurisprudenza nell’ ambito della nozione di fortuito anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima; Cass. Civ. 06/15383; 04/5236; 04/2062).

Sotto il profilo dell’onere probatorio, l’art.2051 c.c. prevede che sia colui che abbia in custodia la cosa a dover provare il caso fortuito o la forza maggiore, gravando invece sul danneggiato unicamente la prova dell’evento dannoso e del nesso di causalità intercorrente tra questo e la cosa in custodia.

Nel caso in esame, le testimonianze rese nel corso dell’istruttoria avevano confermato la ricostruzione di parte attorea circa la dinamica del sinistro, pertanto è stato ritenuto pienamente assolto il predetto onere incombente sull’attore ai sensi dell’art.2051c.c. mentre, non era stata fornita dalla convenuta alcuna prova circa l’eventuale caso fortuito o forza maggiore quale causa determinante dell’evento.

Il concorso di colpa del danneggiato

Tanto premesso, il giudice laziale ha riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50% a carico dell’ attrice atteso che dalla documentazione fotografica allegata e dai rilievi tecnici espletati, oltre che dalle deposizioni rese dai testi era emerso che la buca fosse visibile sia per dimensioni che per ubicazione, atteso che il sinistro si era verificato in pieno giorno ed in perfette condizioni di luce; la stessa danneggiata aveva ammesso di frequentare i luoghi teatro dell’incidente, in quanto passava per quel tratto di strada per accompagnare i figli a scuola e dunque doveva avvedersi dell’ insidia presente in loco.

Dalla deposizione di un altro teste era altresì emerso come la donna al momento della caduta fosse impegnata a spostare dei rami per passare e dunque era ragionevole supporre che ella non fosse particolarmente attenta alle condizioni del piano di calpestio, oltre al fatto che ben avrebbe potuto transitare in un tratto del marciapiede più esterno e non interessato dalla presenza di rami.

Dall’altra parte, l’amministrazione comunale doveva ritenersi egualmente responsabile del sinistro per non aver provveduto ad eseguire interventi manutentivi tesi alla riparazione della buca né aveva provato l’oggettiva impossibilità di provvedere per tempo in tal senso, ovvero l’ impossibilità di intervenire tempestivamente al fine di eliminare la fonte di pericolo.

Più volte la giurisprudenza ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode” (Cass. civ. 6703/2018).

In tal senso, la chiusura della buca avrebbe sicuramente evitato l’ infortunio al quale, tuttavia, per le ragioni sopra espresse, aveva fornito un significativo contributo causale anche la condotta imprudente e negligente dell’ attrice, cui è stata liquidata la somma complessiva di € 4930,73, a titolo di risarcimento del danno valutata al 50%, per responsabilità concorrente.

La redazione giuridica

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