Buca sulla strada e importanza della ricostruzione della dinamica del sinistro: non è condizione sufficiente per addebitare la responsabilità al Comune custode (Cass. Civ., sez. VI – 3, 30 marzo 2022, n. 10166).

Buca sulla strada e importanza della prova sulla dinamica del sinistro. Spostare il veicolo danneggiato e non richiedere la prova testimoniale rende impossibile la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

L’automobilista incappa in una buca celata dalla presenza di acqua, e dunque, non visibile, adisce, quindi, il Giudice di Pace, che accoglie le domande.

In secondo grado, tuttavia, il Tribunale in funzione di giudice d’appello, non ritiene possibile ricostruire compiutamente la dinamica del sinistro e rigetta la domanda.

Non può essere sufficiente, in sostanza, il richiamo alla presenza di una buca piena d’acqua e alle condizioni della vettura ferma e inutilizzabile sulla strada.

L’uomo ricorre in Cassazione.

Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., e censura la sentenza d’appello per avere ritenuto che l’ente pubblico avesse adottato tutte le cautele necessarie a evitare l’evento.

Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., per non avere il Tribunale di Roma ritenuto attendibile il verbale redatto dai Vigili Urbani intervenuti sul luogo dell’incidente.

In particolare, la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità da custodia del Comune per mancanza di prova della esatta dinamica dell’incidente, data l’intervenuta rimozione del veicolo incidentato al tempo dell’intervento degli agenti della polizia municipale sul posto (in tesi di parte ricorrente, il veicolo era caduto in una buca sulla strada coperta d’acqua, effettivamente presente sul luogo) e il mancato ritrovamento di tracce di frenata o di testimonianze da cui poter ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell’incidente.

Il primo motivo è infondato, oltre che inammissibile, in quanto si incentra sull’asserita dimostrazione di idonee cautele da parte del Comune, ma non censura adeguatamente la motivazione del Giudice d’Appello, laddove questa afferma che non era stato possibile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, a seguito della rimozione del veicolo incidentato e della mancata deduzione di prove testimoniali circa la dinamica dell’occorso causato da buca sulla strada.

Nel verbale d’intervento è descritto lo stato dei luoghi, ovverosia è indicata la presenza della buca sulla strada, e sono annotati i danni riportati dalla macchina dopo l’incidente (rottura dello pneumatico e del cerchione anteriori sinistri), ma non vi sono indicazioni utili per la ricostruzione dell’incidente.

Egualmente, il secondo motivo è inammissibile e infondato, in quanto si basa sulla valenza di atto pubblico del verbale redatto dagli agenti operanti, ma omette di chiarire in qual modo da detto verbale dovrebbe desumersi la dinamica dell’incidente, in quanto nell’atto è descritto soltanto lo stato dei luoghi (presenza della buca sulla strada e dell’autovettura  dopo l’incidente (rottura del pneumatico e del cerchione anteriori sinistri), senza alcuna altra utile indicazione ai fini della ricostruzione del sinistro.

I due motivi del ricorso sono, in conclusione, infondati ove non inammissibili, poiché tendono a mettere, per diversa via, in discussione l’esito dell’istruttoria, peraltro senza riportare la motivazione resa in punto di mancata dimostrazione del nesso causale tra fatto e danno.

Il ricorso, pertanto, viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Buca non visibile e lesioni del motociclista

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui